Cass. civ. n. 3294 del 17 marzo 1992

Testo massima n. 1


Qualora, dopo il trasferimento dell'immobile locato, tanto l'alienante quanto l'acquirente agiscano autonomamente contro il conduttore per il rilascio del bene, si deve negare che i relativi procedimenti si pongano in rapporto di litispendenza, atteso che la diversità di soggetti non resta esclusa dalle regole dettate dall'art. 111 c.p.c., in tema di successione a titolo particolare nel diritto controverso, le quali operano solo rispetto all'ipotesi in cui la successione medesima intervenga posteriormente all'instaurazione del giudizio.

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