Cass. civ. n. 4371 del 25 giugno 1983

Testo massima n. 1


La litispendenza presuppone che tra i vari giudizi esista identità, oltre che di personae e di petitum, anche di causa petendi e, pertanto, non è configurabile allorché, attraverso i giudizi originati dalle successive intimazioni di sfratto, siano dedotte, a suffragio della chiesta risoluzione del contratto di locazione e del sollecitato pagamento dei canoni scaduti, inadempienze diverse del conduttore, afferenti a periodi locatizi distinti, anche se incidenti sull'economia del medesimo rapporto. In tal caso, risultando evidenti la diversità della causa petendi, per quanto riguarda la domanda di risoluzione, e la diversità del petitum e della causa petendi, per quanto riguarda la domanda di pagamento, si determina una pluralità di procedimenti relativi a cause connesse, che consente soltanto, in quanto possibile ai sensi dell'art. 274 c.p.c., la loro riunione ai fini della trattazione in simultaneus processu.

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