Cass. civ. n. 112 del 7 gennaio 1983

Testo massima n. 1


Le sentenze che statuiscono sulla competenza — salvo quanto stabilito per le decisioni della Corte di cassazione in sede di regolamento — non sono mai suscettibili di passare in cosa giudicata in senso sostanziale. Invero, la decisione sulla questione di competenza, emessa dal giudice di merito con sentenza non più impugnabile, dà luogo soltanto al giudicato formale il quale si concreta in una preclusione alla riproposizione della questione soltanto davanti al giudice del relativo processo, a differenza delle sentenze su questioni di merito, le quali spiegano i loro effetti fuori del processo e sono vincolanti in tutti i futuri giudizi.

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