Cass. civ. n. 11065 del 10 ottobre 1992

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Dopo la sospensione del processo, in conseguenza della proposizione di istanza di regolamento di competenza, la riassunzione, con atto da notificarsi al procuratore costituitosi davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, è soggetta al termine di cui all'art. 50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della decisione della Suprema Corte, anche in caso di declaratoria di inammissibilità del regolamento.

Testo massima n. 2


L'atto di riassunzione del processo sospeso, configurando istanza di fissazione dell'udienza, non deve necessariamente riproporre tutte le pretese in precedenza avanzate dalla parte, dovendosi presumere, in difetto di elementi contrari, che le stesse siano mantenute ferme, ancorché non trascritte.

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