Cass. civ. n. 5275 del 13 ottobre 1982

Testo massima n. 1


A seguito di declaratoria d'incompetenza del giudice ordinariamente adito, l'atto di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente (art. 50 c.p.c.) deve essere notificato, a norma degli artt. 170 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c., al procuratore costituito, e, pertanto, ove notificato alla parte personalmente, è inidoneo alla valida instaurazione del rapporto processuale nella fase di riassunzione, salvo che il destinatario della notificazione medesima si costituisca anche in tale fase.

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