Cass. civ. n. 2210 del 5 aprile 1984
Testo massima n. 1
L'azione di restituzione di un bene postula che siano incontestati la proprietà o il possesso dello stesso (a mezzo di un detentore) da parte dell'attore e la qualità di detentore (e non di possessore) del convenuto e che tale detenzione sia priva di qualsiasi titolo giustificativo, per essere questo carente ab origine o venuto meno successivamente per accertata invalidità o inefficacia, ovvero per esaurimento della sua funzione (decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso).