Cass. civ. n. 120 del 7 gennaio 1983
Testo massima n. 1
L'azione di rivendicazione e quella di restituzione — pur differenziandosi perché, mentre la prima, di natura reale, tende al riconoscimento del diritto di proprietà dell'attore ed al conseguimento del possesso sottrattogli contro la sua volontà, la seconda, di natura personale, presuppone che la detenzione della cosa sia stata trasferita al convenuto dall'attore o dal suo dante causa in forza di un rapporto successivamente venuto meno per invalidità, inefficacia, decorso del termine di durata, esercizio della facoltà di recesso, con il conseguente sorgere dell'obbligo di restituzione — sono entrambe dirette allo stesso risultato pratico del recupero del possesso del bene, con la conseguenza che possono essere proposte in via (anche implicitamente) alternativa, ovvero che, essendo stata proposta espressamente soltanto una di esse, questa possa trasformarsi, in corso di giudizio, nell'altra in relazione alle eccezioni del convenuto ed a determinate condizioni.