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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3400 del 2 aprile 1998

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3400 del 2 aprile 1998

Testo massima n. 1

Il riconoscimento, anche nel procedimento per regolamento di competenza, della facoltà di tutte le parti di illustrare con memorie le tesi difensive in precedenza svolte [ facoltà prevista nel rito camerale innanzi alla Corte di cassazione dall’art. 375, ultimo comma, c.p.c., nel termine di cui all’art. 378 ] comporta la necessità che, in questo procedimento, qualsiasi memoria sia presentata in cancelleria non oltre cinque giorni prima dell’udienza. Decorso il termine, la parte resta priva della facoltà di svolgere ogni ulteriore attività difensiva, con la conseguente irrilevanza dell’eventuale sostituzione dei difensori verificatasi dopo il decorso di quello stesso termine [ nella specie, il ricorrente aveva comunicato la sostituzione del proprio difensore il giorno stesso dell’udienza ].

Testo massima n. 2

L’art. 52 ultimo comma c.p.c., secondo cui «la ricusazione sospende il processo», deve essere interpretato, alla stregua delle finalità perseguite da tale norma, nel senso che la sospensione non discende dalla mera presentazione di istanza di ricusazione, occorrendo che l’istanza medesima sia proposta nel rispetto delle condizioni e dei termini prescritti, nonché nell’ambito delle ipotesi per le quali è contemplata, con la conseguenza che, ove il giudice competente a decidere sulla richiesta di ricusazione ne accerti l’inammissibilità, il procedimento può continuare, senza necessità d’impulsi di parte o d’ufficio. Pertanto, con riguardo a processo per cassazione, in cui sia stata fissata l’udienza ai sensi dell’art. 377, primo comma, c.p.c., la declaratoria d’inammissibilità della ricusazione di componenti del collegio, che sia stata resa dalla Suprema Corte [ in diversa composizione ] prima di detta udienza, consente la trattazione e decisione del ricorso, ancorché la declaratoria stessa sia intervenuta dopo la comunicazione e nel corso del termine previsti dal secondo comma del citato art. 377 c.p.c.

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