Cass. civ. n. 216 del 17 gennaio 1976
Testo massima n. 1
L'assistenza dell'ufficiale giudiziario all'udienza attiene ad una attività materiale prevista per l'ordinato svolgimento dell'udienza; pertanto, l'assenza dell'ufficiale giudiziario non è motivo di nullità degli atti svolti all'udienza.