Art. 59 – Codice di procedura civile – Attività dell’ufficiale giudiziario

L'ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti [disp. att. 47] e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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