Cass. civ. n. 3859 del 25 ottobre 1976

Testo massima n. 1


La prova a carico di colui che agisce in rivendicazione deve dimostrare la persistenza del diritto vantato fino alla domanda e l'azione deve ritenersi infondata se, pur essendo dimostrato il diritto del rivendicante per un certo periodo, esso risulti successivamente perduto per l'acquisto dello stesso bene validamente effettuato dal convenuto.

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