Cass. civ. n. 577 del 24 gennaio 1984

Testo massima n. 1


In applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, la domanda proposta, con la comparsa di costituzione o nel verbale di prima udienza, da un convenuto contro altro convenuto, ove rientri nella competenza del giudice adito, è ammissibile anche in mancanza di una connessione oggettiva in senso proprio con la domanda principale, purché le due domande dipendano da uno o più fatti giuridici comuni alle parti (attore compreso), in modo che si presenti opportuna la loro trattazione simultanea.

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