Art. 99 – Codice di procedura civile – Principio della domanda

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23843/2025

La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.

Cass. civ. n. 10966/2025

La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.

Cass. civ. n. 10248/2025

Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.

Cass. civ. n. 9431/2025

Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.

Cass. civ. n. 9218/2025

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).

Cass. civ. n. 4193/2025

La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario.

Cass. civ. n. 3922/2025

La domanda di ripetizione dell'indebito, proposta in un giudizio originariamente fondato sulla domanda di adempimento contrattuale o di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, integra una domanda nuova, come tale inammissibile.

Cass. civ. n. 1851/2025

La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.

Cass. civ. n. 25860/2024

Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).

Cass. civ. n. 24656/2024

In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l'attore aveva dedotto l'inadempimento della struttura sanitaria).

Cass. civ. n. 13904/2024

La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).

Cass. civ. n. 10074/2024

Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate).

Cass. civ. n. 8023/2024

L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.

Cass. civ. n. 6930/2024

In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo).

Cass. civ. n. 32353/2023

In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

Cass. civ. n. 18050/2023

La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.

Cass. civ. n. 14813/2023

Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.

Cass. civ. n. 12353/2023

In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.

Cass. civ. n. 10682/2023

La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronunzia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali.

Cass. civ. n. 9813/2023

In tema di azione i riduzione, nel caso in cui la donazione effettuata dal "de cuuis" in favore della parte attrice, di cui il convenuto pretenda l'imputazione "ex se", sia una donazione indiretta della quale occorra accertare l'esistenza, non è necessario proporre la relativa domanda, ma è sufficiente la semplice eccezione, in quanto il "fatto" rimane comunque diretto a provocare il rigetto dell'altrui pretesa, in conformità alla finalità tipica dell'eccezione.

Cass. civ. n. 18027/2018

La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015).

Cass. civ. n. 26944/2018

Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2013).

Cass. civ. n. 11789/2017

Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell’infrazionabilità del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall’inizio, essere proposta per l’intero.

Cass. civ. n. 9044/2010

L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra.

Cass. civ. n. 6629/2008

La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate della parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell'attore.

Cass. civ. n. 17080/2007

La richiesta dell'istituto previdenziale di somme dovute a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell'istituto medesimo precisarne sia l'entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione « accessori di legge» (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell'istituto di proporre altro giudizio).

Cass. civ. n. 341/2002

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall'art. 1458 c.c., l'obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.

Cass. civ. n. 9569/1999

La circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una autonoma domanda rappresenti l'antecedente logico della domanda formulata dalla parte non esime la stessa dell'onere di farne oggetto di un'autonoma domanda al fine di conseguire una pronuncia non in via meramente incidentale sulla stessa. (Fattispecie relativa a domanda nei confronti di un confinante di eliminazione di alterazioni apportate al muro di confine e al rigetto della medesima sulla base dell'accertamento solo incidenter tantum della proprietà comune del muro e del mancato superamento dei limiti di utilizzazione posti dall'art. 884 c.c.).

Cass. civ. n. 7847/1998

Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all'an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del quantum in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum.

Cass. civ. n. 6507/1984

Allorquando nell'atto introduttivo del giudizio la parte, dopo avere indicato quale petitum un certo importo, adopera la locuzione «minore o maggiore somma dovuta» o altra equipollente come «la somma che risulti in corso di causa», non può ritenersi che si tratti di una mera espressione di stile, ma deve attribuirsi alla locuzione stessa il significato suo proprio, e riconoscere che la parte non ha posto un limite preciso all'ammontare del quantum richiesto ma si è rimessa agli elementi probatori acquisiti o da acquisire e alla successiva valutazione di essi ad opera del giudice.

Cass. civ. n. 1692/1984

La rinunzia tacita alla domanda — che si configuri a seguito della sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero di altro comportamento processuale o extraprocessuale della parte indicativo della volontà di porre fine al giudizio — non produce alcun effetto estintivo qualora la controparte chieda espressamente una pronuncia di merito che accerti l'infondatezza della domanda stessa, atteso il riconoscimento nell'ordinamento processuale vigente, alla stregua degli artt. 181, secondo comma, e 306 c.p.c., dell'interesse del convenuto ad una pronunzia di merito dichiarativa dell'inesistenza in concreto di una volontà di legge che attribuisca il bene della vita invocato dall'attore con la domanda.

Cass. civ. n. 577/1984

In applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, la domanda proposta, con la comparsa di costituzione o nel verbale di prima udienza, da un convenuto contro altro convenuto, ove rientri nella competenza del giudice adito, è ammissibile anche in mancanza di una connessione oggettiva in senso proprio con la domanda principale, purché le due domande dipendano da uno o più fatti giuridici comuni alle parti (attore compreso), in modo che si presenti opportuna la loro trattazione simultanea.

Cass. civ. n. 2220/1980

Per il principio della domanda (artt. 2908 c.c. e 99 c.p.c.), che è all'origine dell'attribuzione del diritto di azione al soggetto interessato, l'invocazione della tutela giurisdizionale costituisce il contenuto di un diritto strettamente personale, nel senso che al titolare, in quanto tale, è rimesso chiedere, oppure no, la tutela in via autonoma di tale diritto, secondo la sua determinazione; ne consegue che è priva di autonomia la domanda con cui una parte, chiamata a formulare le sue conclusioni in relazione a una domanda proposta da un'altra parte del processo, si limiti a chiederne l'accoglimento, senza manifestare la sua volontà di far propria quella domanda. (Nella specie l'attrice, nel presupposto della inefficacia della legittimazione di una figlia naturale da parte del proprio genitore, ne aveva impugnato il testamento, affermando che alla convenuta era stata attribuita una quota superiore a quanto ad essa spettava per legge. A tale giudizio era stato riunito quello promosso dal procuratore della Repubblica per sentir dichiarare, in via di azione, la nullità della legittimazione per susseguente matrimonio. L'attrice si limitava a chiedere che fosse accolta la domanda proposta dal P.M. senza farla propria, ma la domanda del P.M. veniva rigettata per difetto di legittimazione e la sentenza, su tale punto, passava in giudicato per mancanza di impugnazione. In relazione a tali fattispecie, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).

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