Art. 99 – Codice di procedura civile – Principio della domanda
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Massime correlate
Cass. civ. n. 11481/2025
In tema di espropriazione forzata di un bene in comunione legale promossa dal creditore particolare di uno dei coniugi, la notifica dell'atto di pignoramento al coniuge non debitore ha natura di mera denuntiatio (equiparabile, quanto agli effetti, all'avviso ex art. 599 c.p.c.) dell'avvenuta sottoposizione a vincolo del bene in contitolarità; qualora, tuttavia, detto atto sia in concreto strutturato come un pignoramento (rechi cioè l'ingiunzione ad astenersi, gli avvisi e gli avvertimenti previsti dall'art. 492 c.p.c.), il coniuge non debitore assume le vesti di esecutato, sicché è legittimo l'intervento nella procedura di suoi creditori personali e il concorso di questi nella distribuzione della quota del ricavato di spettanza di tale coniuge.
Cass. civ. n. 10966/2025
La causa petendi dell'azione proposta dal lavoratore per contestare la validità e l'efficacia del licenziamento va individuata nello specifico motivo di illegittimità dell'atto denunciato nel ricorso introduttivo, con la conseguenza che costituisce inammissibile domanda nuova la prospettazione, in sede di impugnazione, di un profilo di illegittimità diverso e non tempestivamente dedotto.
Cass. civ. n. 10248/2025
Il giudice è tenuto ad accertare, anche d'ufficio, il fondamento giuridico della domanda, sulla base dei fatti costitutivi o impeditivi della pretesa dedotta in giudizio, tranne che si tratti di eccezioni in senso stretto, che devono essere proposte in giudizio soltanto dalla parte interessata; sicché tutte le ragioni che possono condurre al rigetto della domanda, per difetto delle sue condizioni di fondatezza, possono essere rilevate anche d'ufficio, in base alle risultanze ritualmente acquisite al processo, nei limiti in cui tale rilievo non sia impedito o precluso in dipendenza di apposite regole processuali.
Cass. civ. n. 9649/2025
In tema di revocatoria ordinaria, ove la società convenuta sia dichiarata fallita nel corso del giudizio di merito, l'omessa declaratoria di interruzione del processo comporta la nullità relativa degli atti successivi che va fatta valere dalla parte interessata, da identificarsi nella curatela fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che i ricorrenti, parti diverse dalla curatela, avessero interesse a far valere la nullità).
Cass. civ. n. 9431/2025
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
Cass. civ. n. 9218/2025
In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso, la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).
Cass. civ. n. 8888/2025
In tema di espropriazione forzata, la domanda di accantonamento ex artt. 499 e 510 c.p.c. può essere proposta in particolari e ben delimitati casi e soltanto dal creditore intervenuto sine titulo (nell'ipotesi di disconoscimento del credito da parte del debitore e nella pendenza del giudizio intrapreso per ottenere il titolo esecutivo), sicché è inammissibile l'istanza di accantonare somme proposta in relazione a qualunque altra pretesa che terzi estranei al processo esecutivo possano vantare verso il debitore.
Cass. civ. n. 1851/2025
La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.
Cass. civ. n. 25860/2024
Colui che, assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, propone impugnazione, deve fornire la prova, ex art. 2697 c.c., di tale sua qualità, posto che la titolarità, attiva o passiva, della posizione soggettiva vantata in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento da parte del convenuto o lo svolgimento di difese incompatibili con la sua negazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di inammissibilità dell'appello, avendo gli appellanti offerto la prova della loro qualità di eredi solo in sede di comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente).
Cass. civ. n. 25261/2024
In tema di esecuzione forzata, allorché l'espropriazione sia iniziata in base a condanna provvisionale ai sensi dell'art. 278 c.p.c. e sopravvenga sentenza di condanna definitiva di riforma della precedente decisione in senso quantitativo, si verifica una successione di titoli esecutivi, segnata da una differente quantificazione del credito da soddisfare, ma altresì dall'assorbimento del titolo temporalmente anteriore (la condanna provvisionale) in quello successivo (la condanna definitiva), con la conseguenza che il processo esecutivo prosegue senza soluzione di continuità, nei limiti fissati dal nuovo titolo, se si tratta di modifica in diminuzione o nei limiti del titolo originario, qualora la modifica sia in aumento; in quest'ultimo caso, per ampliare l'oggetto della procedura già intrapresa, il creditore deve formulare, per la parte di credito residuale ed eccedente quello originario e in virtù del nuovo e distinto titolo esecutivo, un apposito intervento, la cui tempestività va autonomamente valutata in relazione al tempo del suo dispiegamento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tardivo l'intervento, svolto in epoca posteriore all'ordinanza di vendita dei beni staggiti, per la differenza tra la somma originariamente riconosciuta con la provvisionale e quella superiore definitivamente accertata e, pertanto, da collocare quale chirografario intempestivo nel progetto di distribuzione).
Cass. civ. n. 25230/2024
Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del fallito in bonis anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla, essendo ravvisabile un collegamento tra la figura del curatore e la persona del fallito, e, di conseguenza, in caso di omessa costituzione del fallimento, deve disporsene la rinnovazione.
Cass. civ. n. 24656/2024
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il fatto deve essere individuato in base a criteri giuridici e non puramente materiali, identificandosi con il titolo della pretesa azionata, in quanto tale ricomprendente tutto ciò che è comunque relativo, strumentale o accessorio alla prestazione dedotta in giudizio come derivante da uno specifico contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto che l'inadempimento del diverso contratto di assistenza medica per la cura di una infezione fosse lo sviluppo di un fatto precedente, relativo ad un intervento chirurgico, rispetto al quale unicamente l'attore aveva dedotto l'inadempimento della struttura sanitaria).
Cass. civ. n. 24375/2024
La questione concernente l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il caso del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del convenuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nell'opposizione allo stato passivo, dall'art. 99, commi 6 e 7, l.fall., ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 17192/2024
In caso di cancellazione di una società dal registro delle imprese nel corso di giudizio, la legittimazione ad impugnare spetta al socio della società estinta, il quale è tenuto ad allegare la qualità spesa ed a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che aveva escluso la legittimazione ad impugnare del ricorrente, sul rilievo che, nell'atto d'appello, egli aveva indicato di agire come socio e legale rappresentante e non come socio succeduto alla s.a.s. cancellata dal registro delle imprese).
Cass. civ. n. 13904/2024
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 13777/2024
In caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, l'appello può essere notificato presso il procuratore della società cancellata; poiché però la cancellazione, estinguendo la società, la priva anche della capacità di stare in giudizio, il difensore nei precedenti gradi non può dichiarare l'estinzione della società cancellata e contestualmente costituirsi per la stessa, restando esclusa l'ultrattività del mandato. Ne consegue che, in tal caso, debba dichiararsi l'interruzione del processo, per consentirne la riassunzione nei confronti dei soci della società estinta, diversamente gli atti successivamente compiuti, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, con la conseguente necessità di rinnovazione.
Cass. civ. n. 10074/2024
Nel giudizio in cui è fatto valere il diritto al risarcimento dei danni per omessa o tardiva trasposizione di direttive comunitarie (nella specie, le direttive nn. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE, coordinate con la Direttiva 93/16/CEE in materia di retribuzione dei medici specializzandi) la legittimazione passiva spetta, in via esclusiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; ove, peraltro, venga erroneamente convenuto un altro organo dello Stato, in mancanza di tempestiva e rituale eccezione da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 260 del 1958, il difetto di legittimazione passiva non può essere rilevato d'ufficio, e la rappresentanza dello Stato si cristallizza nell'organo erroneamente convenuto. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata che, in sede di giudizio di rinvio, rilevata d'ufficio la carenza di legittimazione passiva in capo ai Ministeri dell'Istruzione, dell'Economia e delle Finanze e della Salute citati, ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di quanto dovuto ai medici le cui domande ha giudicato fondate).
Cass. civ. n. 8023/2024
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa; ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., in relazione a un contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo poi risolto, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva.
Cass. civ. n. 6930/2024
In caso di intervento volontario del terzo che assuma di essere l'effettivo legittimato passivo, il giudice, ove l'attore si limiti comunque a chiedere la sola condanna dell'originario convenuto, non può emettere una statuizione di condanna nei confronti del terzo ed a favore dell'attore, in virtù del principio generale della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in difetto di espressa estensione della domanda, aveva ritenuto responsabile, per l'omessa adozione di accorgimenti diretti a limitare i disagi derivanti dall'interruzione del servizio elettrico, la sola società fornitrice, originaria convenuta, e non il gestore della rete elettrica, intervenuto volontariamente assumendo di essere l'effettivo legittimato passivo).
Cass. civ. n. 6642/2024
In tema di giudizio di Cassazione, il sopravvenuto fallimento di una delle parti non determina l'interruzione del processo, per cui non vi è un onere di riassunzione del giudizio nei confronti della curatela fallimentare, essendo la fase di legittimità caratterizzata dall'impulso d'ufficio; ne consegue che, pur potendo il curatore intervenire nel processo per far valere i diritti della massa, sia pure nei limiti delle residue facoltà difensive riconosciute dalla legge, non può tuttavia rinunciare al ricorso già proposto dalla parte prima dell'apertura della propria procedura concorsuale.
Cass. civ. n. 2439/2024
La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti, o ancora se, in caso di contumacia, tale evento sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso del socio successore della società, con il quale si eccepiva l'estinzione del giudizio di appello per mancata riassunzione nei confronti dei soci succeduti alla società estinta, rilevando che la posizione giuridica, stabilizzatasi a seguito di una valida notifica dell'appello effettuata al procuratore della società costituita in giudizio, era stata poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio, instaurando così un valido rapporto processuale).
Cass. civ. n. 36312/2023
In tema di esecuzione forzata per espropriazione, l'impignorabilità dei beni facenti parte del fondo patrimoniale può essere eccepita, in sede di opposizione distributiva, da parte di un creditore intervenuto, dal momento che il relativo vincolo, essendo improntato alla tutela di interessi di natura patrimoniale, non costituisce espressione di un diritto personalissimo (come tale, esercitabile dal solo titolare); in tal caso, sul creditore eccipiente grava l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c., i presupposti dell'art. 170 c.c., che costituisce eccezione al regime dell'ordinaria pignorabilità di tutti i beni (presenti e futuri) del debitore.
Cass. civ. n. 32353/2023
In caso di continuazione dell'attività di impresa del de cuius da parte degli eredi non si configura una mera comunione di godimento, ma, fino all'iscrizione nel registro delle imprese, una società di fatto o irregolare, con conseguente responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci ex art. 2297 c.c.; conseguentemente, se l'erede è convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti sociali non quale socio di fatto, ma quale mero successore mortis causa del de cuius, va dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva, perché - evocato in tale veste - egli nemmeno potrebbe far valere il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.
Cass. civ. n. 19319/2023
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
Cass. civ. n. 18050/2023
La domanda con cui l'attore chieda di accertare la natura abusiva dell'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni, senza ricollegare la propria pretesa al venir meno di un negozio giuridico originariamente idoneo a giustificare la consegna della cosa e la relazione di fatto tra questa ed il medesimo convenuto, dà luogo a un'azione di rivendicazione, non potendo qualificarsi alla stregua di azione personale di restituzione, neppure in quanto tendente al risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2058 c.c. surrogare - al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dall'ordinamento - un'azione di spoglio ormai impraticabile.
Cass. civ. n. 17212/2023
Qualora in un giudizio si sia verificata la morte di una parte e la decisione sia stata pronunciata a seguito di riassunzione nei confronti o con la costituzione degli eredi ad eccezione di uno di essi, che sia rimasto pretermesso, e questi abbia successivamente proposto opposizione di terzo ordinaria ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c., adducendo la sua legittimazione come litisconsorte necessario pretermesso, ove nel corso del giudizio di opposizione l'erede opponente deceda e gli altri eredi accettino la sua eredità senza beneficio di inventario, subentrando nella sua posizione processuale nel giudizio di opposizione di terzo (in cui siano stati già coinvolti come parti della sentenza opposta), la confusione delle loro rispettive posizioni sostanziali con quella del "de cuius" determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto all'opposizione a suo tempo introdotta dal medesimo "de cuius".
Cass. civ. n. 15981/2023
La sostituzione esecutiva ai sensi dell'art. 511 c.p.c. realizza il subingresso di uno o più creditori del creditore dell'esecutato nella sua posizione processuale nel diritto al riparto della somma ricavata dall'esecuzione e non integra pertanto una forma di pignoramento del credito presso terzi, cosicché non trova applicazione la norma dell'art. 2914, n. 2, c.c., che opera solo nei confronti del creditore pignorante; ne consegue che, nell'ambito del processo esecutivo, la cessione del credito, effettuata dal creditore procedente (o intervenuto) con atto di data certa anteriore alla domanda di sostituzione di cui al citato art. 511, impedisce a quest'ultima di produrre i relativi effetti per il venir meno di quella posizione attiva nella quale il "creditor creditoris" intende subentrare, dal momento che tale cessione si perfeziona, nei rapporti fra cedente e cessionario, in virtù del solo consenso da essi espresso e che l'art. 1265 c.c. richiede la notifica della cessione o l'accettazione da parte del debitore esclusivamente per risolvere il conflitto tra più cessionari del medesimo credito.
Cass. civ. n. 14813/2023
Nel giudizio di cassazione non trova applicazione il disposto dell'art. 346 c.p.c., relativo alla rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte in primo grado; pertanto, sulle questioni esplicitamente o implicitamente dichiarate assorbite dal giudice di merito, e non riproposte in sede di legittimità all'esito di tale declaratoria, non si forma il giudicato implicito, ben potendo le suddette questioni, in caso di accoglimento del ricorso, essere riproposte e decise nell'eventuale giudizio di rinvio.
Cass. civ. n. 12353/2023
In caso di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, al fiduciario che non restituisca le azioni una volta richiesto dal fiduciante e non riversi al medesimo i dividendi azionari percepiti è inapplicabile il regime degli artt. 1147 e 1148 c.c. sul possesso di buona fede della cosa, risolvendosi per intero la vicenda nell'ambito della disciplina delle obbligazioni e dei contratti, onde il fiduciario è tenuto a pagare quanto ricevuto a titolo di dividendi sin dal momento in cui li abbia riscossi dalla società, e, sugli stessi, sono altresì dovuti gli interessi di pieno diritto dallo stesso momento, o, in presenza di una domanda in tal senso limitata ex art. 99 c.p.c., dal giorno della messa in mora.
Cass. civ. n. 10682/2023
La domanda di risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale richiede la verifica dell'esistenza, nel contratto, di tale termine e del suo mancato rispetto, mentre quella di risoluzione per inadempimento consistente nell'inosservanza di un termine non essenziale implica un apprezzamento complessivo del sinallagma contrattuale, al fine di verificare quale fosse l'intenzione delle parti e quale di esse, con la sua condotta, si sia resa responsabile del mancato raggiungimento dello scopo negoziale che era stato originariamente prefisso, così incorrendo in un inadempimento di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.), con la conseguenza che incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice del merito che, richiesto di una pronunzia di risoluzione contrattuale a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., accolga invece una domanda di risoluzione di diritto per avvenuta scadenza del termine essenziale (ex art. 1457 c.c.) non ritualmente proposta, trattandosi di ipotesi legislative nettamente distinte per requisiti formali e sostanziali.
Cass. civ. n. 190/2022
Il principio di ultrattività del mandato alla lite, in forza del quale il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese in data successiva alla pubblicazione della sentenza di appello ed in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la declaratoria, ed il procuratore della società estinta non abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicchè quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/05/2016).
Cass. civ. n. 15911/2021
In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del gruppo Equitalia, prevista dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 21/03/2017).
Cass. civ. n. 22014/2020
Nel processo tributario, la cancellazione della società dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione priva la societa` stessa della capacita` di stare in giudizio e comporta la conseguente legittimazione dei soci, quali successori della stessa; legittimazione che ha ambito più esteso di quello afferente alla loro responsabilità, disciplinato dall'art. dell'art. 2495, comma 2, cod. civ., di talché affermare la legittimazione di questi ultimi ad essere convenuti in quanto successori della società estinta non equivale anche a riconoscerne la responsabilità in relazione alle obbligazioni sociali. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 08/02/2011).
Cass. civ. n. 1233/2020
In tema di processo tributario, ai fini del ricorso per revocazione ordinaria è sufficiente l'indicazione degli estremi della sentenza, senza che sia anche necessaria la sua allegazione, non essendo tale onere contemplato dagli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non essendo applicabile l'art. 399 c.p.c.. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/08/2015).
Cass. civ. n. 14602/2020
Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 19/10/2016).
Cass. civ. n. 18027/2018
La rinuncia ad una domanda si può configurare soltanto quando la parte, dopo aver formulato determinate conclusioni nel proprio scritto introduttivo, utilizzi la facoltà di precisazione e modificazione delle stesse prevista dall'art. 183, comma 6, c.p.c. ovvero precisi le conclusioni all'udienza ex art. 189 c.p.c., senza riproporre integralmente le conclusioni originarie, in tal modo evidenziando la propria volontà di abbandonare le domande non espressamente riproposte. Nell'ipotesi in cui, invece, il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in maniera generica, vale la presunzione che la parte medesima abbia voluto tenere ferme le precedenti conclusioni. (Rigetta, TRIBUNALE ANCONA, 05/06/2015).
Cass. civ. n. 26944/2018
Nel giudizio di divisione avente ad oggetto beni immobili, l'istanza di assegnazione in proprietà esclusiva e quella di vendita del bene sono da considerare fra loro antitetiche; ne consegue che, ove la parte che in precedenza abbia avanzato tale istanza, in sede di precisazione delle conclusioni, abbia formulato domanda di vendita, il giudice non può procedere all'assegnazione del bene in proprietà esclusiva, dovendosi presumere abbandonata la precedente istanza; né può assumere rilievo un'eventuale modifica di tali conclusioni formulata in sede di comparsa conclusionale, attesa la limitata funzione di quest'ultima, volta alla sola illustrazione delle conclusioni già assunte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha cassato, per ultrapetizione, l'impugnata sentenza che aveva attribuito ai ricorrenti un cespite oggetto di divisione alla cui assegnazione avevano poi rinunciato in sede di precisazione delle conclusioni, invocandone la vendita all'asta). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 03/07/2013).
Cass. civ. n. 13163/2017
In tema di espropriazione immobiliare, il creditore che interviene in base ad un titolo esecutivo acquisisce una posizione processuale analoga a quella del creditore pignorante ed è dunque onerato, nel termine all’uopo fissato dal giudice, di depositare l’originale del titolo medesimo (o la copia del provvedimento, regolarmente spedita in forma esecutiva, se si tratti di un titolo giudiziale), che deve restare acquisito al fascicolo della procedura esecutiva quanto meno sino al momento in cui essa si conclude con il provvedimento di assegnazione delle somme dovute, salva la possibilità di restituzione (previa sostituzione con copia conforme), su disposizione del giudice, nell’ipotesi in cui il titolo stesso richieda ulteriore attività esecutiva.
Cass. civ. n. 11789/2017
Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell’infrazionabilità del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall’inizio, essere proposta per l’intero.
Cass. civ. n. 19396/2016
Nel procedimento per esecuzione forzata, il creditore intervenuto in difetto di titolo esecutivo, poi formatosi nel corso della procedura, non ha il potere di chiedere che si proceda alla vendita del bene qualora, essendo venuto a mancare il creditore procedente, non abbia rappresentato al giudice dell'esecuzione il mutamento della propria condizione in quella di creditore munito di titolo, consentendo in questo modo di verificare la permanente immanenza di un titolo nella procedura. (In applicazione del principio,la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito di rigetto dell'istanza presentata dall'Amministrazione finanziaria che - intervenuta priva di titolo in una procedura esecutiva immobiliare, e senza successivamente rappresentare la sopravvenienza dello stesso, costituito da ruolo esattoriale - aveva chiesto, essendo venuto meno il creditore procedente, la fissazione della vendita, dopo aver proceduto ad iscrivere a ruolo il proprio credito).
Cass. civ. n. 15031/2016
Le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, sicché l'irregolare prosecuzione del giudizio derivante dalla loro inosservanza può essere fatta valere soltanto da quest'ultima, che dall'evento interruttivo può essere pregiudicata, e non anche dalle altre parti, le quali, non risentendo di alcun pregiudizio, non possono dedurla come motivo di nullità della sentenza ciononostante pronunciata.
Cass. civ. n. 9011/2015
L'interpretazione delle richieste formulate con l'atto di intervento nel processo esecutivo, analogamente a quelle formulate con la domanda giudiziale alla quale l'intervento può ricondursi, è demandata al giudice di merito, il cui giudizio si risolve in un accertamento di fatto (incensurabile in cassazione se congruamente ed adeguatamente motivato), che deve riguardare l'intero contesto dell'atto, senza che ne risulti alterato il senso letterale e tenendo conto della sua formulazione testuale nonché del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità che la parte intenda perseguire. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha confermato l'interpretazione del giudice dell'esecuzione che aveva ritenuto il richiamo all'atto di intervento operato dal sostituto d'udienza del difensore del creditore interveniente in sede di distribuzione come liberamente operato alla sola sorte del credito e non esteso anche agli interessi nel tasso ivi espressamente indicato).
Cass. civ. n. 15724/2015
Il principio dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si fosse verificato, si applica anche quando, avvenuta la cancellazione della società dal registro delle imprese successivamente alla emissione della sentenza d'appello e in pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione, non ne sia possibile, per tale ragione, la sua declaratoria, né il procuratore della società estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte, sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, pur cancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio del suddetto difensore. (Rigetta, App. Torino, 18/01/2011).
Cass. civ. n. 26929/2014
Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, secondo comma, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.
Cass. civ. n. 23145/2014
Ai fini dell'intervento nel processo esecutivo, l'art. 499, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge 28 dicembre 2005, n. 263), laddove prevede che il ricorso "deve contenere l'indicazione del credito e del titolo di esso", impone due oneri di allegazione, consistenti nell'individuazione del diritto di credito dell'interveniente e nella indicazione del documento che, pur non costituendo titolo esecutivo, sia rappresentativo del credito medesimo, mentre non é necessaria, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento, la produzione di tale documento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto l'intervento del creditore efficace in relazione a tutti i crediti rappresentati da titoli cambiari, anche se alcuni erano prodotti solo in fotocopia e non in originale, perché la procedura era validamente sorretta dal titolo esecutivo prodotto dal creditore esecutante).
Cass. civ. n. 15295/2014
La morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante.
Cass. civ. n. 10850/2014
La condanna passata in giudicato del condividente ereditario al rilascio del bene goduto a favore di altro erede, assegnatario del cespite, preclude al primo di far valere, in sede di opposizione all'esecuzione avviata dal secondo, l'esistenza di un titolo autonomo di godimento "iure locationis" sul bene, trattandosi di questione allegabile solo nell'ambito del giudizio divisionale.
Cass. civ. n. 25275/2014
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società, privandola della capacità processuale. Ne consegue che l'appello successivo al verificarsi della cancellazione deve provenire (o essere indirizzato) dai soci (o nei confronti dei soci) succeduti alla società estinta, a pena di inammissibilità, non potendo ritenersi nullo un giudizio (o grado di giudizio) che, per l'inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo. (Cassa senza rinvio, Comm. Trib. Reg. Basilicata, 24/11/2011).
Cass. civ. n. 21517/2013
La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l'estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si dà un evento interruttivo, disciplinato dall'art. 299 c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 c.p.c.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto correttamente eseguita la rinnovazione della notificazione nei confronti dei soci di una società di capitali, cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio di cassazione).
Cass. civ. n. 18351/2013
L'art. 299 c.p.c. è applicabile anche nel giudizio di appello e, qualora la morte della parte si sia verificata dopo la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio ma prima della scadenza del termine per la costituzione, comporta l'automatica interruzione del processo, a prescindere sia dalla conoscenza che dell'evento abbiano avuto l'altra parte o il giudice, sia da qualsiasi attività diretta a determinarla, giacché l'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo rileva ai soli fini della decorrenza del termine per la riassunzione. Ne consegue che, ove sia mancata l'attivazione degli strumenti previsti per la prosecuzione o riattivazione, tutti gli atti del processo - non esclusa la sentenza con la quale lo stesso venga definito - posti in essere dopo l'evento interruttivo, restano insuscettibili di produrre effetti nei riguardi della parte investita dal suddetto evento e vanno considerati nulli.
Cass. civ. n. 6809/2013
In tema di esecuzione forzata su beni indivisi, mentre è consentita l'espropriazione dell'intera quota delle cose comuni spettante ad uno dei comproprietari, limitatamente a tutti i beni di una determinata specie (immobili, mobili o crediti), non è ammissibile l'espropriazione forzata della quota di un singolo bene indiviso, quando la massa in comune comprenda più cose della stessa specie, atteso che, potendosi assegnare al debitore, in sede di divisione, una parte di altro bene compreso nella medesima massa, il pignoramento rischierebbe di non conseguire i suoi effetti, per inesistenza, nel patrimonio del debitore, dell'oggetto dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 3656/2013
In tema di espropriazione forzata, il creditore pignorante, che intenda far valere nel processo già instaurato un ulteriore credito nei confronti del medesimo debitore, può intervenire nell'esecuzione ai sensi degli artt. 499 e segg. c.p.c., purché in possesso dei generali requisiti occorrenti ai fini della relativa legittimazione.
Cass. civ. n. 3691/2011
Nel giudizio di revocazione, l'art. 399 c.p.c. stabilisce, a pena di improcedibilità, l'onere per la parte, tra l'altro, di depositare l'atto di citazione in cancelleria entro venti giorni dalla notifica; a tal fine, in assenza di un'espressa indicazione legislativa circa la necessità che il deposito avvenga o meno in originale, deve ritenersi che l'avvenuto deposito di una copia di detta citazione costituisca una mera irregolarità non lesiva dei diritti della controparte, purché vi sia conformità tra copia ed originale e quest'ultimo venga poi depositato all'udienza di comparizione.
Cass. civ. n. 2433/2011
Per il disposto degli artt. 299 e 300, secondo comma, c.p.c. la morte della parte (avvenuta tra l'emissione della sentenza non definitiva e l'udienza di prosecuzione del giudizio) non determina l'interruzione del processo ove gli unici eredi legittimi (i figli, già costituiti in giudizio in sostituzione della madre, deceduta anteriormente) dichiarino con apposito atto ex art. 300 c.p.c. di voler continuare il processo anche in sostituzione dell'altro genitore deceduto. Ne consegue che il contraddittorio in grado di appello si instaura legittimamente e integralmente nei confronti degli aventi interesse e titolo ove (come nella specie è avvenuto) si proceda (oltre che ad una notifica, non dovuta, nei confronti della parte deceduta) alla corretta notifica nei confronti delle parti costituite, senza alcun richiamo o specificazione della loro qualità di successori a titolo particolare di alcuno o entrambi i genitori, dal momento che tale obbligo non può ritenersi sussistente in seguito alla prosecuzione volontaria del processo e alla novazione soggettiva del rapporto processuale.
Cass. civ. n. 9044/2010
L'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l'inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell'esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l'eccezione riconvenzionale relativa all'onerosità del rapporto, essendo quest'ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l'una come progressione difensiva dell'altra.
Cass. civ. n. 23042/2009
Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, qualora la morte della parte costituita in giudizio sia notificata successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., richiamato dall'art. 281 quinquies, dev'essere dichiarata l'interruzione del processo, non potendo trovare applicazione l'art. 300, quarto comma, seconda parte, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 46, comma tredicesimo, della L. 18 giugno 2009, n. 69), in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui l'evento interruttivo si avveri o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, che, nella disciplina introdotta dalla L. n. 353 del 1990, è equiparata al momento in cui, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, viene a scadere il termine per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Cass. civ. n. 13578/2008
L'accordo stipulato fra le parti e verbalizzato, in assenza del giudice, dal consulente tecnico d'ufficio, in una controversia avente ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'opera, pur non integrando una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c. può tuttavia costituire, ove il giudice ne ravvisi gli estremi, un negozio transattivo sostanziale, idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Cass. civ. n. 6629/2008
La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l'intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate della parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell'attore.
Cass. civ. n. 17080/2007
La richiesta dell'istituto previdenziale di somme dovute a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all'obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell'istituto medesimo precisarne sia l'entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione « accessori di legge» (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell'istituto di proporre altro giudizio).
Cass. civ. n. 12483/2007
Poiché, in ipotesi si sopravvenienza del fallimento della parte all'instaurazione del giudizio anteriormente alla costituzione, l'art. 299 c.p.c. dispone l'interruzione automatica del processo, rilevabile d'ufficio da parte del giudice, deve ritenersi che, analogamente, nell'ipotesi di controversia proposta da una parte che sia già stata dichiarata fallita, la perdita della capacità processuale di tale parte sia rilevabile d'ufficio dal giudice, atteso che in tale caso la perdita della capacità si evidenzia in modo ancora più radicale rispetto al caso previsto dall'art. 299 cit.