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Articolo 99 Codice di procedura civile — Principio della domanda

Articolo 99 Codice di procedura civile — Principio della domanda

Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11789/2017

Nell’ambito di un giudizio risarcitorio, la domanda si intende estesa anche al risarcimento del danno che si produrrà nel corso del giudizio, a meno che non sia espressamente limitata al pregiudizio già verificatosi al momento della notifica della citazione, nel qual caso è ammissibile la richiesta in un nuovo giudizio del danno prodottosi successivamente, ciò non essendo precluso dalla statuizione precedente che, in coerenza con la relativa domanda, abbia limitato il risarcimento ad un determinato arco temporale, e neppure ponendosi in contrasto con il principio dell’infrazionabilità del credito, in quanto volto a sanzionare la diversa ipotesi della frammentazione in più giudizi di una domanda che può, dall’inizio, essere proposta per l’intero.

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Cass. civ. n. 9044/2010

L’eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l’opposizione al diritto fatto valere dall’attore di un altro diritto idoneo a paralizzarlo. Ne consegue che l’inammissibilità della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un contratto di comodato ed il riconoscimento dell’esistenza di un contratto di affittanza agraria non travolge l’eccezione riconvenzionale relativa all’onerosità del rapporto, essendo quest’ultima necessariamente e logicamente insita nella linea difensiva del convenuto, ben potendo coesistere una domanda ed una eccezione, basate sulla stessa situazione che si pongono l’una come progressione difensiva dell’altra.

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Cass. civ. n. 6629/2008

La parte istante può proporre, nello stesso giudizio, in forma alternativa o subordinata, due diverse richieste tra loro incompatibili, senza che le espressioni che manifestano l’intenzione di proporre domande subordinate, alternative o eventuali possano escludere di per sé la richiesta di accoglimento della domanda principale, specie se tale intenzione emerga da ulteriori sussidi interpretativi. Tale principio, a maggior ragione, deve trovare applicazione con riguardo alle eccezioni, formulate della parte convenuta, per resistere alle plurime pretese dell’attore.

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Cass. civ. n. 17080/2007

La richiesta dell’istituto previdenziale di somme dovute a titolo di sanzione civile, dal soggetto inadempiente all’obbligo di versamento di contributi assicurativi, non si sottrae al principio della domanda, sicché è onere dell’istituto medesimo precisarne sia l’entità che la fonte normativa, non potendosi ritenere sufficiente la generica espressione « accessori di legge» (Nella specie la S.C. non ha ritenuto sussistente il vizio di omessa pronuncia della Corte territoriale, sulla domanda formulata così genericamente, impregiudicata la facoltà dell’istituto di proporre altro giudizio).

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Cass. civ. n. 8105/2006

Nel giudizio avente ad oggetto l’accertamento della responsabilità per il danno da fatto illecito imputabile a più persone (nel caso di specie, riconducibile a lesioni gravissime riportate da nascituro in occasione del parto), il giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna. Da ciò deriva che, allorché il presunto autore di un fatto illecito – convenuto in giudizio unitamente ad altri, perché ritenuto responsabile, in solido con questi, dell’evento dannoso lamentato dall’attore – nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell’evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti, alcuna domanda, ma si limita a svolgere – ancorché assuma che, in realtà, gli altri convenuti sono responsabili esclusivi del fatto – delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti, della domanda attrice. Affinché, tali argomentazioni esulino dall’ambito delle mere difese ed integrino, ai sensi degli artt. 99 e ss. c.p.c., delle «domande» nei riguardi degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggiati) è, invece, indispensabile che il suddetto convenuto richieda espressamente, ancorché in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l’accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in relazione al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella mera richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, non può essere introdotta, all’evidenza, per la prima volta in giudizio in grado di appello, né, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità.

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Cass. civ. n. 341/2002

La declaratoria di risoluzione del contratto, pur comportando, per il suo effetto retroattivo espressamente sancito dall’art. 1458 c.c., l’obbligo di ciascuno dei contraenti di restituire la prestazione ricevuta, non autorizza il giudice ad emettere i relativi provvedimenti restitutori, in assenza di domanda della parte interessata.

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Cass. civ. n. 9569/1999

La circostanza che una questione idonea a costituire oggetto di una autonoma domanda rappresenti l’antecedente logico della domanda formulata dalla parte non esime la stessa dell’onere di farne oggetto di un’autonoma domanda al fine di conseguire una pronuncia non in via meramente incidentale sulla stessa. (Fattispecie relativa a domanda nei confronti di un confinante di eliminazione di alterazioni apportate al muro di confine e al rigetto della medesima sulla base dell’accertamento solo incidenter tantum della proprietà comune del muro e del mancato superamento dei limiti di utilizzazione posti dall’art. 884 c.c.).

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Cass. civ. n. 7847/1998

Non è consentita la proposizione, oltre che di una domanda principale estesa sia all’an che al quantum, di una domanda subordinata limitata alla condanna generica (cioè con riserva di determinazione del quantum in un separato giudizio), in quanto il giudice, in base al principio di corrispondenza tra domanda e pronuncia giudiziale e a quello sulla ripartizione degli oneri probatori, ove sia carente la prova anche solo relativamente al quantum, deve rigettare la domanda principale, con la conseguenza che non può poi prendere in considerazione anche la domanda subordinata, che deve ritenersi improponibile, anche perché, per il principio del ne bis in idem, non può ammettersi che in un successivo giudizio possa essere ripetuto il già effettuato giudizio sul quantum.

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Cass. civ. n. 6507/1984

Allorquando nell’atto introduttivo del giudizio la parte, dopo avere indicato quale petitum un certo importo, adopera la locuzione «minore o maggiore somma dovuta» o altra equipollente come «la somma che risulti in corso di causa», non può ritenersi che si tratti di una mera espressione di stile, ma deve attribuirsi alla locuzione stessa il significato suo proprio, e riconoscere che la parte non ha posto un limite preciso all’ammontare del quantum richiesto ma si è rimessa agli elementi probatori acquisiti o da acquisire e alla successiva valutazione di essi ad opera del giudice.

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Cass. civ. n. 6400/1984

Per la proposizione di un’eccezione non si richiede l’impiego di formule sacramentali, ma è sufficiente qualsiasi deduzione, ed anche l’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio, che riveli l’intento del deducente di contrastare la domanda avversaria. Incorre, pertanto, in error in procedendo il giudice di merito che, di fronte ad una richiesta di prova, da parte del convenuto, rivolta a dimostrare il possesso ultraventennale del bene controverso e a paralizzare, così, la pretesa di controparte, ometta di esaminare l’eccezione riconvenzionale di usucapione implicita in tale richiesta, anche se non espressamente formulata, e di valutare, conseguentemente, l’ammissibilità e la rilevanza del mezzo invocato.

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Cass. civ. n. 1692/1984

La rinunzia tacita alla domanda — che si configuri a seguito della sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, ovvero di altro comportamento processuale o extraprocessuale della parte indicativo della volontà di porre fine al giudizio — non produce alcun effetto estintivo qualora la controparte chieda espressamente una pronuncia di merito che accerti l’infondatezza della domanda stessa, atteso il riconoscimento nell’ordinamento processuale vigente, alla stregua degli artt. 181, secondo comma, e 306 c.p.c., dell’interesse del convenuto ad una pronunzia di merito dichiarativa dell’inesistenza in concreto di una volontà di legge che attribuisca il bene della vita invocato dall’attore con la domanda.

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Cass. civ. n. 577/1984

In applicazione dei principi di economia dei giudizi e di concentrazione processuale, la domanda proposta, con la comparsa di costituzione o nel verbale di prima udienza, da un convenuto contro altro convenuto, ove rientri nella competenza del giudice adito, è ammissibile anche in mancanza di una connessione oggettiva in senso proprio con la domanda principale, purché le due domande dipendano da uno o più fatti giuridici comuni alle parti (attore compreso), in modo che si presenti opportuna la loro trattazione simultanea.

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Cass. civ. n. 2220/1980

Per il principio della domanda (artt. 2908 c.c. e 99 c.p.c.), che è all’origine dell’attribuzione del diritto di azione al soggetto interessato, l’invocazione della tutela giurisdizionale costituisce il contenuto di un diritto strettamente personale, nel senso che al titolare, in quanto tale, è rimesso chiedere, oppure no, la tutela in via autonoma di tale diritto, secondo la sua determinazione; ne consegue che è priva di autonomia la domanda con cui una parte, chiamata a formulare le sue conclusioni in relazione a una domanda proposta da un’altra parte del processo, si limiti a chiederne l’accoglimento, senza manifestare la sua volontà di far propria quella domanda. (Nella specie l’attrice, nel presupposto della inefficacia della legittimazione di una figlia naturale da parte del proprio genitore, ne aveva impugnato il testamento, affermando che alla convenuta era stata attribuita una quota superiore a quanto ad essa spettava per legge. A tale giudizio era stato riunito quello promosso dal procuratore della Repubblica per sentir dichiarare, in via di azione, la nullità della legittimazione per susseguente matrimonio. L’attrice si limitava a chiedere che fosse accolta la domanda proposta dal P.M. senza farla propria, ma la domanda del P.M. veniva rigettata per difetto di legittimazione e la sentenza, su tale punto, passava in giudicato per mancanza di impugnazione. In relazione a tali fattispecie, la Suprema Corte ha enunciato il principio di diritto contenuto nella massima che precede).

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