Cass. civ. n. 9096 del 24 agosto 1991

Testo massima n. 1


Poiché il catasto è preordinato a fini essenzialmente fiscali, il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può — in assenza di altri e più qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per tali diritti — essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali, che hanno in concrete circostanze soltanto il valore di semplici indizi.

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