Cass. civ. n. 920 del 7 marzo 1977

Testo massima n. 1


Il decreto ingiuntivo emesso a carico di una persona in qualità di erede del debitore, o di rappresentante dell'eredità, contiene una implicita decisione sulla sussistenza di detta qualità, e, pertanto, conferisce all'ingiunto l'interesse a proporre opposizione, per far valere la propria veste di semplice chiamato all'eredità, non accettante e non possessore di beni ereditari, e, quindi privo di legittimazione passiva nei confronti della domanda.

Testo massima n. 2


Nel procedimento promosso contro il chiamato all'eredità, la richiesta di fissazione di un termine, entro il quale il convenuto debba accettare o rinunciare all'eredità medesima (art. 481 c.c.), non può essere avanzata per la prima volta in grado di appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.).

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