Cass. pen. n. 945 del 17 febbraio 1971

Testo massima n. 1


La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici consegue ope legis — a norma dell'art. 29 in relazione all'art. 20 c.p. — alla dichiarazione di delinquente abituale, senza necessità di alcuna statuizione del giudice di cognizione il quale, con la sentenza di condanna, non è tenuto ad applicare le pene accessorie conseguenti alla condanna stessa, dovendo ad esse provvedere in executivis il giudice competente.

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