Cass. pen. n. 4699 del 7 febbraio 2002

Testo massima n. 1


In tema di responsabilità per colpa, risponde dell'evento secondo le regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l'obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto (nella fattispecie, una giostra) la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzioni macroscopici (o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche), atteso che, in questo caso, egli ha l'obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall'attività svolta, di non autorizzare (o consentire, ove sia nei suoi poteri) l'uso dell'impianto pericoloso.

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