Cass. pen. n. 4853 del 6 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2, c.p. è da considerare «oggettiva» onde essa, in applicazione della previsione di cui all'art. 59, comma secondo, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato se conosciuta o ignorata per colpa.