Cass. pen. n. 9712 del 19 settembre 1995
Testo massima n. 1
La sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso può essere desunta, oltre che da prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti, nonché dalla causale dei comportamenti delittuosi (reati-fine) in quanto il movente ha non solo la capacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo facendoli convergere in un quadro indiziario di riferimento, ma è esso stesso dotato dell'autonoma capacità di rilevare ciò che senza la sua identificazione resterebbe privo di significato.
Testo massima n. 2
Qualora sia accertato anche nei confronti di taluno soltanto dei componenti di un'associazione per delinquere di stampo mafioso il possesso di armi, l'aggravante dell'associazione armata è configurabile a carico di ogni altro componente che sia consapevole di detto possesso o lo abbia ignorato per colpa.