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Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 12272 del 4 dicembre 1987

Testo massima n. 1

Non incorre in omessa motivazione il giudice di merito, il quale, nell’applicare un criterio eminentemente discrezionale, come quello relativo alla determinazione della pena da ridurre a seguito della concessione di una circostanza attenuante, si limiti a richiamare i principi di cui all’art. 133 c.p., purché la riduzione operata non sia così irrisoria da richiedere una spiegazione specifica.

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