Cass. pen. n. 3628 del 27 settembre 1994

Testo massima n. 1


In presenza di una pluralità di condanne e di periodi di detenzione sofferti in tempi diversi non è possibile procedere ad un unico cumulo delle pene concorrenti e detrarre, poi, da detto cumulo la somma complessiva del presofferto in custodia cautelare, qualora tali periodi di conciliazione si riferiscono a condanne per reati commessi prima, durante e dopo la detenzione. In tal caso infatti il presofferto verrebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi necessariamente, violando con il disposto dell'art. 657, comma 4, c.p.p., in base al quale la custodia cautelare e la pena espiata senza titolo sono computate solo con riferimento a reati precedentemente commessi.

Testo massima n. 2


L'indulto deve essere applicato ai sensi dell'art. 174 c.p. sul cumulo materiale e non su quello giuridico previsto dall'art. 78 c.p. (relativo ai limiti degli aumenti di pena) il quale opera solo necessariamente.

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