14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4754 del 16 maggio 1985
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nell’aberratio ictus i due eventi – il voluto e il non voluto – debbono essere caratterizzati dalla stessa natura del bene e interesse giuridico offeso; nell’aberratio delicti, invece, la detta uguaglianza tra i due eventi è esclusa, dovendo porsi a carico del reo un evento intrinsecamente diverso da quello voluto.
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