Art. 82 – Codice penale – Offesa di persona diversa da quella alla quale l’offesa era diretta
Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta , il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere , salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 60.
Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta , il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 34178/2024
In tema di "aberratio ictus", la reazione della vittima designata, per effetto della quale l'offesa tipica della fattispecie criminosa si realizzi in danno dello stesso autore materiale del reato, non rappresenta un fattore sopravvenuto idoneo ad interrompere il rapporto di causalità, non costituendo uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico dell'azione delittuosa. (Fattispecie relativa a vittima che, aggredita da più soggetti, aveva spostato il braccio dell'agente che stava per esplodere un colpo di pistola nei suoi confronti, deviando la direzione di tiro, sicché il proiettile aveva attinto il medesimo agente, cagionandone la morte). (Conf.: n. 6869 del 1984,
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 34001/2024
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
Cass. civ. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).
Cass. civ. n. 32098/2024
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del giudizio proposto con rito direttissimo ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 306 del 1992 per un reato per cui non è ammesso tale rito, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto il procedimento può riprendere con l'attivazione del giudizio ordinario, senza che si determini alcuna stasi del procedimento stesso. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate dall'uso di una spranga di ferro, in cui la Corte ha evidenziato che nella nozione di «reati concernenti le armi e gli esplosivi», in relazione ai quali è prevista l'adozione del rito direttissimo, rientrano solo quelli che direttamente concernono le attività - quali detenzione, porto, trasporto, importazione - aventi come oggetto le armi e non anche quelli in cui l'arma rilevi come dato meramente circostanziale).
Cass. civ. n. 27435/2024
L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Cass. civ. n. 3727/2024
In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).
Cass. civ. n. 44677/2023
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Cass. civ. n. 40719/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale.
Cass. civ. n. 28263/2023
Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato,ed ha disposto il rinvio per la nuova determinazione della sanzione).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 20210/2023
La causa di estinzione del reato di cui all'art. 162-ter cod. pen., prevista per chi abbia riparato integralmente il danno da esso cagionato o ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose, ha natura soggettiva, sicché ha effetto, ex art. 182 cod. pen., nei soli confronti di colui al quale si riferisce, non estendendosi ai correi.
Cass. civ. n. 15728/2023
La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, abbia modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva inflitto la pena della reclusione in ordine al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e, pertanto, di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, Autorità giudiziaria cui è preclusa la possibilità di infliggere pene detentive).
Cass. civ. n. 12759/2023
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).
Cass. civ. n. 7377/2023
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.
Cass. civ. n. 10669/2023
In tema di lesioni personali lievi, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientrando il delitto nella competenza per materia del giudice di pace, è illegale l'inflizione della pena della reclusione, anche nel caso in cui esso sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della suddetta disposizione normativa o sia stato giudicato da un giudice diverso. (In motivazione, la Corte ha evidenziato un difetto di coordinamento tra l'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 e l'art. 582, comma secondo, cod. pen., in quanto il primo, che non è stato modificato, continua a riferirsi al secondo che, invece, non individua più ipotesi procedibili a querela).
Cass. civ. n. 12517/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela.
Cass. civ. n. 18796/2023
In tema di lesioni personali, aggravate a norma dell'art. 585, comma primo, cod. pen., non si applica il trattamento sanzionatorio più lieve previsto dall'art. 52, comma 2, lett. b), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nei casi di cui all'art. 585, comma primo, cod. pen., nemmeno qualora le circostanze aggravanti siano state neutralizzate per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti, trattandosi di delitto che esula dalla competenza del giudice di pace.
Cass. civ. n. 10975/2023
L'"aberratio ictus" bi-offensiva, che si verifica nel caso in cui l'autore abbia arrecato offesa non solo alla persona diversa, ma anche a quella nei cui confronti era originariamente diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità a titolo di dolo per la parte di fatto non voluta mediante la traslazione normativa del dolo dal fatto per cui v'è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto, né rappresentato, in quanto il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira.
Cass. civ. n. 14917/2023
Sussiste concorso materiale di reati, e non rapporto di specialità, tra il delitto di falsità materiale commessa dal privato in atto pubblico e quello di false dichiarazioni od attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria, in quanto il primo fa apparire come venuto ad esistenza un atto che, in realtà, non è stato mai formato, mentre il secondo, posto a presidio del corretto funzionamento della giustizia, si traduce in un falso ideologico commesso da privato.
Cass. civ. n. 8950/2022
In tema di lesioni personali volontarie, non rientrano tra le lesioni gravi, che determinano l'indebolimento permanente di un senso o di un organo, quelle che abbiano cagionato un indebolimento della sola funzione estetica della cute. (Fattispecie relativa cicatrice in regione lombare, in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante, evidenziando che la cute può essere considerata "organo" solo relativamente alla funzione fisiologica di difesa, termoregolatoria e secretoria, svolta e che la cicatrice, considerata dal legislatore lesione gravissima, è solo quella che interessa il viso).
Cass. civ. n. 22120/2022
In tema di lesioni personali volontarie, deve ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante delle più persone riunite nel caso in cui il capo d'imputazione, pur non menzionando l'art. 585, primo comma, cod. pen., rappresenti la simultanea presenza di almeno due soggetti nel luogo e al momento di realizzazione della condotta violenta.
Cass. civ. n. 27386/2022
In tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicchè, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessario che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione.
Cass. civ. n. 36733/2022
In tema di lesioni personali volontarie, ricorre l'aggravante del fatto commesso con sostanze corrosive ove la sostanza si caratterizzi "ex se" per l'idoneità ad intaccare l'epidermide o altre parti del corpo, così da distruggere i tessuti. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'aggravante in un caso in cui l'agente aveva versato caffè bollente sul viso della persona offesa).
Cass. civ. n. 37870/2022
In tema di lesioni personali, non rientra nella nozione di malattia la mera agitazione psicomotoria.
Cass. civ. n. 5234/2022
Il delitto di lesioni personali concorrente con quello di violenza sessuale non assorbe la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter, comma primo, n. 5-sexies, seconda parte, cod. pen. essendo la nozione di "malattia nel corpo o nella mente" del reato di lesioni meno ampia di quella di "pregiudizio grave" di cui a detta aggravante, contenendo quest'ultima un elemento specializzante costituito dall'età della parte lesa e potendo essa derivare da una condotta non necessariamente commessa con violenza fisica.
Cass. civ. n. 33630/2022
E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo, anche nel caso di plurime condotte a sfondo sessuale ritenute integranti un unico reato per la loro contiguità spazio-temporale.
Cass. civ. n. 35274/2022
L'aggressione fisica collettiva, caratterizzata dalla reciproca consapevolezza della convergente, ancorché non simultanea, condotta dei correi, comporta che ciascuno di essi risponde del complesso delle lesioni riportate dalla vittima e, dunque, anche di quelle non causate in via diretta dall'azione materialmente posta in essere dal singolo.
Cass. civ. n. 24173/2022
In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata, nonché dalle modalità dell'atto lesivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio per avere l'agente colpito la vittima alla zona orbitale con un cacciavite, penetrato nell'encefalo in modo obliquo solo per il movimento difensivo di questa).
Cass. civ. n. 19262/2022
L'aggravante di cui all'art. 576, comma primo, n. 5-bis, cod. pen., è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo.
Cass. civ. n. 1363/2021
Non contrasta con il principio del "ne bis in idem" - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati.
Cass. civ. n. 43614/2021
In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la "malattia" derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi).
Cass. civ. n. 11734/2021
La somministrazione di sostanza stupefacente ad un soggetto inconsapevole o non consenziente non configura il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, trattandosi di condotta non indicata tra quelle espressamente elencate dalla norma, né tale comportamento può ritenersi coincidente con l'offerta, che presuppone la manifestazione palese del prodotto al destinatario, o con la consegna, che richiede il coinvolgimento dell'"accipiens" nella ricezione del bene. (Nella specie, la Corte ha ritenuto tale condotta assorbita nell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 2 cod. pen. in relazione agli artt. 582 e 585 cod. pen.).
Cass. civ. n. 15254/2021
In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa.
Cass. civ. n. 19676/2021
In tema di ingresso arbitrario in luoghi di interesse militare, il reato presuppone esclusivamente che il divieto sia stato posto con un legittimo provvedimento dell'autorità e che sia reso conoscibile con idonei mezzi di pubblicità, mentre è irrilevante che l'accesso sia avvenuto in una base militare statunitense ubicata sul territorio nazionale, trattandosi di sito concesso ad uno Stato estero in forza di accordi internazionali, conclusi nel perseguimento di interessi militari dello Stato italiano.
Cass. civ. n. 37272/2021
Integra un'ipotesi di "aberratio ictus", disciplinata dall'art. 82 cod. pen., e non di "aberratio delicti", prevista dall'art. 83 cod. pen., la condotta consistita nel compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di una persona, quando tale condotta, per errore, è indirizzata nei confronti di una vittima diversa da quella che si intendeva attingere, cagionandosene il ferimento, poiché l'errore non determina la realizzazione di un evento di natura diversa da quello che l'agente si proponeva, ma, cadendo sull'oggetto materiale del reato, dà luogo ad un'azione che, pur non offendendo il bene-interesse specificamente preso di mira, lede lo stesso bene-interesse di altra persona, e che, sotto il profilo soggettivo, è sorretta da una volontà la cui direzione non muta.
Cass. civ. n. 11402/2021
In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un'ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all'atteggiamento psicologico dell'agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell'atto, assuma l'apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all'originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).
Cass. civ. n. 45255/2021
La falsificazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero può costituire reato, a norma degli artt. 477 e 482 cod. pen., non essendo il documento privo di effetti giuridici, anche qualora non sussistano le condizioni di validità ai fini della conduzione di un veicolo in Italia fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada.
Cass. civ. n. 9865/2021
In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato.
Cass. civ. n. 8004/2021
In tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio "ex ante" e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante in relazione al delitto di lesioni consumato in ambiente domestico). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/07/2020)
Cass. civ. n. 31008/2020
In tema di lesioni personali, l'ematoma rientra nella nozione di "malattia" in quanto consiste in un versamento ematico nei tessuti sottocutanei che comporta un'alterazione anatomica alla quale segue un naturale processo riabilitativo. (Conf. Sez. 1, n. 11000 del 1978, Rv. 139944). (Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 24/09/2018)
Cass. civ. n. 25029/2020
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali, costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio (nella specie, un graffio), giacché anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile, compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VASTO, 31/01/2019)
Cass. civ. n. 13799/2020
In tema di riqualificazione "in melius" di un reato comportante la sua riconducibilità al novero di quelli attribuiti alla cognizione del giudice di pace, opera il principio della "perpetuatio competentiae", non trovando applicazione il disposto dell'art. 48 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, qualora la competenza per materia del giudice superiore sia stata correttamente individuata, sulla base dell'imputazione, al momento dell'esercizio dell'azione penale e la riqualificazione derivi da una diversa valutazione di un elemento costitutivo del reato (quale, nella specie, la minore durata delle lesioni personali). (Annulla senza rinvio, CORTE APPELLO FIRENZE, 28/03/2019)
Cass. civ. n. 11002/2020
Il reato di lesioni personali, quando aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., perché commesso in occasione del delitto di maltrattamenti, è procedibile d'ufficio, anche nell'ipotesi di lesioni lievissime, per effetto del richiamo operato dall'art. 582, comma secondo, cod. pen. all'art. 585 e di questo al citato art. 576. (Annulla ai soli effetti civili, CORTE APPELLO BRESCIA, 28/03/2019)
Cass. civ. n. 14168/2020
La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).