14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7780 del 31 maggio 1990
Testo massima n. 1
Per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in un’unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perchè sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. [ Nella fattispecie è stata esclusa la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 84 c.p. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari ].
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