Art. 84 – Codice penale – Reato complesso
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 19461/2025
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto agente abbia reso mendaci dichiarazioni per evitare un'accusa penale a proprio carico, essendo irrilevante l'esistenza di altre e diverse possibilità di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l'esimente in favore dell'imputato che, nuovamente escusso in corso di indagini in ordine agli stessi fatti, aveva ribadito le dichiarazioni mendaci, integranti il delitto di favoreggiamento personale, già rese al momento della prima audizione).
Cass. civ. n. 10865/2025
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 9473/2025
L'inutilizzabilità assoluta, ex art. 63, comma 2, cod. proc. pen., delle dichiarazioni rese da soggetti che avrebbero dovuto essere sentiti, fin dall'inizio, in qualità di imputati o di persone sottoposte ad indagini richiede che a carico dei medesimi risulti l'originaria esistenza di precisi, anche se non gravi, indizi di reità e tale condizione non può automaticamente farsi derivare dal solo fatto che il dichiarante risulti essere stato coinvolto in vicende potenzialmente suscettibili di dar luogo alla formulazione di addebiti penali a suo carico. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza incentrata sull'inutilizzabilità, in relazione alla fattispecie delittuosa del favoreggiamento personale, delle dichiarazioni rese, in fase di indagini, dall'acquirente di droga, sul rilievo che il predetto, sin dal primo contatto con le forze dell'ordine, aveva dichiarato di non voler indicare il nome del cedente per paura di ritorsioni, circostanza poi riscontrata dagli investigatori, sicché era configurabile, nei suoi confronti, la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen., con conseguente inapplicabilità del disposto dell'art. 63 cod. proc. pen.).
Cass. civ. n. 27411/2024
Ai fini del riconoscimento di una causa di giustificazione o di una causa di esclusione della colpevolezza, l'onere di allegazione gravante sull'imputato opera in relazione ai presupposti fattuali della esimente che rientrino nella sfera personale di conoscenza del medesimo, venendo meno ove le circostanze conosciute o conoscibili "ex actis" consentano al giudice di svolgere anche autonomamente il relativo apprezzamento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di falsa testimonianza del ricorrente che, deponendo in un processo per vari reati, fra i quali un omicidio, aveva negato di essere stato vittima, circa tre anni prima, di un grave "pestaggio" da parte degli stessi imputati, ascrivendo le lesioni nell'occasione riportate ad un fatto accidentale). (Vedi: S.U. n. 12093 del 1980,
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 23926/2024
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto sussistente il coefficiente psicologico della prevedibilità in concreto alla luce sia delle modalità dell'aggressione subita dalla vittima, quindici anni più anziana dell'agente, con struttura fisica più esile, e reiteratamente colpita con calci e pugni anche mentre era a terra, sia delle lesioni riportate, con la frattura di una costola, la lacerazione di un polmone, contusioni sparse per tutto il corpo, la fuoriuscita di sangue da un orecchio e la compressione della zona perifaringea e periesofagea conseguente ad un'azione di strozzamento).
Cass. civ. n. 22503/2024
In tema di pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale, i divieti di pubblicazione degli atti delle indagini preliminari contenuti nell'art. 114, cod. proc. pen., posti a tutela delle esigenze investigative e del libero convincimento del giudice, costituendo una limitazione della libertà di stampa riconosciuta dalla Costituzione, non sono suscettibili di estensione analogica, sicché non integra il reato di cui all'art. 684, cod. pen. la pubblicazione degli atti di un procedimento penale conclusosi con l'archiviazione. (Fattispecie relativa alla pubblicazione delle conversazioni intercettate in un procedimento nel quale, prima di formulare la richiesta di archiviazione nei confronti di alcuni indagati, il pubblico ministero aveva stralciato la posizione di altri indagati, iscrivendo a loro carico un nuovo procedimento nel cui fascicolo aveva fatto confluire i medesimi atti di indagine).
Cass. civ. n. 624/2024
In tema di delitto preterintenzionale, rientra nella nozione di atti diretti a percuotere di cui all'art. 584 cod. pen. qualsiasi esercizio di una violenta energia fisica idonea a realizzare una manomissione del corpo della vittima e a provocare una sensazione dolorosa ai danni di quest'ultima, senza che sia necessario che tale sensazione si verifichi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di omicidio preterintenzionale in relazione alla morte verificatasi a seguito di una condotta di strattonamento e trattenimento della vittima, ritenuta idonea, per le modalità di realizzazione, a produrre una sensazione dolorosa ai danni della stessa).
Cass. civ. n. 49667/2023
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di colpa in concreto, per l'evento mortale.
Cass. civ. n. 48749/2023
Le dichiarazioni accusatorie rese dall'indagato, in sede di interrogatorio, a carico di terzi, nella consapevolezza della loro innocenza, non sono scriminate dall'esercizio del diritto di difesa, ai sensi dell'art. 51 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che la mancata inclusione del delitto di calunnia nel novero di quelli per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., comporta che la difesa attuata mediante incolpazioni calunniose non esclude, "a fortiori", l'antigiuridicità della condotta).
Cass. civ. n. 48560/2023
E' configurabile il delitto di favoreggiamento personale in corso di consumazione del delitto associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. nel caso in cui la condotta dell'agente sia sorretta dall'intenzione di aiutare il partecipe ad eludere le investigazioni dell'autorità e non dalla volontà di prendere parte, con "animus socii", all'azione criminosa. (Fattispecie in cui si è ritenuto sussistente il delitto di favoreggiamento personale a fronte di una condotta consistita nel recupero e nella consegna di una microspia in favore di partecipe a una consorteria mafiosa).
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 46453/2023
Il delitto di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen., commesso in occasione della perpetrazione di quello di violenza sessuale di gruppo, di cui all'art. 608-octies cod. pen., integra, in ragione dell'unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. civ. n. 37154/2023
È inapplicabile l'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. alla condotta di favoreggiamento personale aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. realizzata dalla moglie di soggetto latitante il quale rivesta una posizione apicale all'interno di un gruppo criminale mafioso, ove caratterizzata da una generalizzata, preventiva e continuativa messa a disposizione (nella specie, mediante appoggi logistici e la fornitura di veicoli "bonificati" da microspie per gli spostamenti, schede telefoniche, denaro) volta ad eludere le ricerche dell'autorità giudiziaria, trattandosi di condotta non necessitata né riconducibile ai soli rapporti affettivo-familiari.
Cass. civ. n. 25982/2023
La revoca, in sede di revisione, della condanna all'ergastolo, unificato a pena detentiva temporanea sostituita, ex art. 72, comma secondo, cod. pen., con l'isolamento diurno che risulti già eseguito, comporta lo scioglimento del cumulo e, in applicazione analogica dell'art. 184, comma primo, cod. pen., la riduzione della metà della pena detentiva determinata per i reati concorrenti diversi da quello punito con la pena perpetua.
Cass. civ. n. 4564/2023
L'elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva, né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all'art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell'intenzione di risultato. (In motivazione la Corte ha sottolineato che, quanto all'elemento psicologico, il delitto di omicidio preterintenzionale si differenzia da quello previsto dall'art. 586 cod. pen. nel quale l'attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni personali).
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. civ. n. 890/2023
Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto. (Fattispecie relativa a rapina in danno di un'anziana donna, immobilizzata ed imbavagliata, in cui la morte della predetta era sopraggiunta per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta).
Cass. civ. n. 21869/2023
Sussiste l'interesse della parte civile a impugnare la riqualificazione giuridica del delitto di omicidio preterintenzionale in quello di rissa aggravata dalle lesioni del soggetto coinvolto, successivamente deceduto senza che la morte sia stata riconosciuta come collegata causalmente alla condotta di reato, in quanto, anche in assenza di una qualsiasi allegazione formale e specifica della parte civile dell'interesse concreto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, quest'ultima determina inevitabili effetti sulla quantificazione del danno morale o del danno biologico già riconosciuti.
Cass. civ. n. 29940/2022
In tema di falsa testimonianza, ricorre la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen. nel caso in cui il mendacio dell'agente risponda all'esigenza di evitare l'altrimenti sicuro pregiudizio alla sfera della propria libertà individuale, nelle sue varie manifestazioni, comprensive del diritto al lavoro.
Cass. civ. n. 17872/2022
E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.
Cass. civ. n. 15269/2022
In tema di omicidio preterintenzionale, l'evento morte deve costituire il prodotto della specifica situazione di pericolo generata dal "reo" con la condotta intenzionale volta a ledere una persona, sicché esso non può essere imputato a titolo preterintenzionale, ma deve essere punito a titolo di colpa, in quanto effetto di una serie causale diversa da quella avente origine dall'evento di lesioni dolose, ove sia del tutto estraneo all'area di rischio attivato con la condotta iniziale - intenzionalmente diretta a provocare lesioni - e sia, invece, conseguenza di un comportamento successivo.
Cass. civ. n. 46467/2022
In tema di reati contro la persona, l'omicidio preterintenzionale si configura allorquando la morte della vittima sia eziologicamente legata alla condotta diretta soltanto a percuotere o a ledere e costituisca l'evento non voluto e non previsto, pur se in concreto ragionevolmente prevedibile, che concretizza la specifica situazione di rischio generata dal reo con il suo illecito.
Cass. civ. n. 9806/2021
La questione concernente l'applicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., che configura una causa di esclusione della colpevolezza, può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità trattandosi di questione rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 129 comma 1 e 609 comma 2 cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 40795/2021
L'inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per assoluta genericità delle doglianze) preclude la possibilità di rilevare di ufficio l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 384, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 6963/2021
Risponde del delitto di falsità in registri e notificazioni colui che, sottoscrivendo o lasciando che venga sottoscritta la richiesta di attivazione di una scheda telefonica a nome di una persona non presente, ignara dell'operazione, la annoti nei registri, così determinando la registrazione di dati non veri al CED (Centro Elettronico di Documentazione).
Cass. civ. n. 38402/2021
Ai fini della configurabilità del reato complesso è necessario che i più reati che lo compongono costituiscano elementi di struttura della fattispecie incriminatrice astratta, e non invece occasionali modalità esecutive della condotta, e che ricorra il presupposto sostanziale della unitarietà del fatto, intesa quale contestualità, sia pure per un limitato segmento temporale, delle condotte, le quali devono convergere verso un'unitaria direzione finalistica.
Cass. civ. n. 25272/2021
Il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (In applicazione del principio la Corte ha annullato la sentenza che aveva utilizzato il parametro della "consistente verosimiglianza" o forte plausibilità per l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio, qualificato come preterintenzionale, di un familiare scomparso di cui non era stato ritrovato il cadavere).
Cass. civ. n. 1363/2021
Non contrasta con il principio del "ne bis in idem" - non ricorrendo l'identità del fatto considerato in tutti i suoi elementi costitutivi - la condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale nei confronti di un soggetto già condannato per lesioni personali con sentenza divenuta irrevocabile in relazione alla medesima condotta, ma il giudice del secondo procedimento, in ossequio al principio di detrazione, deve assicurare, mediante un meccanismo di compensazione, che le sanzioni complessivamente applicate siano proporzionate alla gravità dei reati considerati.
Cass. civ. n. 21516/2020
La causa di non punibilità prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. trova applicazione anche nei confronti del pubblico ufficiale che ometta di denunziare un reato di cui, con ragionevole ed elevata probabilità, possa essere chiamato a rispondere a titolo di concorso.
Cass. civ. n. 7264/2020
In tema di reati contro l'amministrazione della giustizia, l'esimente prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen. non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all'onore, implicando essa non solo un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, ma, soprattutto, che detto rapporto sia rilevabile sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione, per cui il pericolo deve essere collegato a circostanze obiettive ed attuali e risultare evitabile soltanto con la commissione di uno dei reati in relazione ai quali l'esimente opera.
Cass. civ. n. 10381/2020
L'art. 384, comma primo, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi abbia commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente "more uxorio" da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.
Cass. civ. n. 25940/2020
La circostanza aggravante dei futili motivi sussiste ove la determinazione criminosa sia stata indotta da uno stimolo esterno di tale levità, banalità e sproporzione, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento. (Fattispecie relativa all'omicidio preterintenzionale del coniuge determinato dalla reazione ad una lite provocata dalla gelosia della vittima). (Dichiara inammissibile, CORTE ASSISE APPELLO SALERNO, 10/06/2019)
Cass. civ. n. 30931/2020
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa.
Cass. pen. n. 37216 del 24 settembre 2020
Il delitto di omicidio preterintenzionale, in quanto caratterizzato dal verificarsi di un evento non voluto (omicidio) più grave di quello cui gli atti erano diretti (percosse o lesioni), è strutturalmente incompatibile con il tentativo, che presuppone, invece, un evento voluto e, tuttavia, non verificatosi per circostanze indipendenti dall'agente.
Cass. civ. n. 11946/2020
Si configura il delitto di omicidio volontario - e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida - quando la condotta, alla stregua delle regole di comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte dell'agente anche solo dell'eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza del giudice di merito che aveva ravvisato il delitto di omicidio preterintenzionale nella condotta dell'agente che, eseguendo una presa al collo da dietro della vittima, aveva premuto con forza eccessiva, o comunque per un tempo superiore ai sette secondi, le ghiandole barocettoriali della stessa, così interrompendo l'afflusso di sangue al cervello e provocando l'arresto cardiaco).
Cass. civ. n. 51910/2019
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della colpevolezza di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., basata sulla inesigibilità di contegni autolesivi, è applicabile anche quando la situazione di pericolo per la libertà o l'onore proprio o dei propri congiunti sia stata volontariamente cagionata dall'autore del reato, il quale abbia agito per evitare un procedimento penale a proprio carico.
Cass. civ. n. 9760/2019
È configurabile il delitto di falsa testimonianza nei riguardi di chi, imputato in procedimento connesso o collegato ed avendo ricevuto gli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen., abbia deposto, sui fatti concernenti la responsabilità altrui, senza assistenza del difensore, essendo tale soggetto. sugli stessi, comunque tenuto a rispondere secondo verità. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omessa assistenza difensiva prevista dall'art.197-bis, comma 2, cod. proc. pen. non consente il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art.384, comma 2, cod.pen.).
Cass. civ. n. 44697/2019
È applicabile l'esimente prevista dall'art. 384, secondo comma, cod. pen. all'imputato del delitto di falsa testimonianza per dichiarazioni rese nell'ambito di un giudizio civile, qualora egli non avrebbe dovuto essere assunto come testimone ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. ricorrendo un interesse giuridico personale, concreto e attuale a proporre una domanda e a contraddire, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto quello di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo indipendente.
Cass. civ. n. 50993/2019
In tema di testimonianza, la facoltà di astensione dal rendere dichiarazioni ex art. 199 cod. proc. pen. e la causa di non punibilità di cui all'art. 384 cod. pen. si applicano anche alle relazioni tra appartenenti allo stesso sesso intercorse in epoca antecedente al riconoscimento delle unioni civili, con legge 20 maggio 2016, n. 76, ed all'equiparazione ai coniugi introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 6, limitatamente ai fatti verificatisi ovvero appresi durante la convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'estensione della causa di non punibilità alle convivenze tra appartenenti allo stesso sesso discende dal fatto che le menzionate disposizioni penali costituiscono mera esplicazione di principi costituzionali e convenzionali diretti alla tutela di tali rapporti).
Cass. civ. n. 7019/2019
In tema di falsità in registri e notificazioni, quando è previsto che un registro sia soggetto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, le eventuali false indicazioni in esso operate hanno rilievo penale a norma dell'art. 484 cod. pen., a nulla rilevando che abbia concretamente proceduto all'accertamento della falsità un'autorità diversa da quella di pubblica sicurezza. (Fattispecie in tema di registrazioni previste dall'art. 128 t.u.l.p.s. in cui il controllo e l'accertamento della falsità era stato effettuato dalla guardia di finanza).
Cass. civ. n. 4715/2019
In tema di concorso di persone nel reato di omicidio preterintenzionale, quando le aggressioni siano multiple e contestuali, nel tempo e nello spazio, ai danni di più vittime (una soltanto delle quali deceda per effetto delle percosse e/o lesioni subite), configurandosi in concreto un "fatto collettivo unitario", il contributo rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., può consistere sia nell'agevolazione dell'aggressione contro la vittima, in ragione della superiorità numerica e della concomitante condotta dei concorrenti di neutralizzazione delle difese altrui (concorso materiale), che nel rafforzamento del proposito criminoso dell'esecutore, che si senta spalleggiato ed incoraggiato dalla concomitante azione degli altri (concorso morale); in tale situazione, il dolo dei singoli concorrenti ha ad oggetto, nella dimensione monosoggettiva, le sole percosse o lesioni, e non già la prevedibilità dell'evento letale, che nel delitto preterintenzionale non è voluto da alcuno, e, nella dimensione plurisoggettiva, la volontà di concorrere nel reato altrui, che può manifestarsi anche come intesa istantanea, o conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui, o, infine, semplice adesione all'opera di un altro che ne rimanga ignaro. (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO VENEZIA, 06/10/2017)
Cass. civ. n. 51233/2019
L'accertamento del nesso di causalità tra condotta ed evento deve essere condotto su base totalmente oggettiva, con un giudizio "ex post", mediante il procedimento cd. di eliminazione mentale e va tenuto ben distinto rispetto alla diversa e successiva indagine sull'elemento soggettivo del reato che deve essere valutato, invece, con giudizio "ex ante", alla stregua delle conoscenze del soggetto agente. (Fattispecie in cui l'imputato aveva colpito con più schiaffi la vittima che, nella caduta, si era fratturata le ossa nasali con conseguente ostruzione delle vie respiratorie e decesso per asfissia, in cui la Corte ha confermato la condanna per omicidio preterintenzionale, ritenendo che l'evento morte fosse oggettivamente conseguenza dell'azione e l'imprevedibilità dello stesso, collegata alle fratture nasali, dovesse essere valutata "ex ante" ai soli fini dell'elemento psicologico). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO BOLOGNA, 31/10/2018)
Cass. civ. n. 3017/2019
La dichiarazione dell'imputato non può costituire da sola la prova incompleta o il principio di prova di una causa di giustificazione che, ai sensi dell'art. 530 comma 3 cod. proc. pen., impone la pronuncia di una sentenza assolutoria. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di condanna per omicidio preterintenzionale di un soggetto che aveva esploso colpi di arma fuoco contro l'autore di un furto a suo danno giustificandosi con il possesso da parte della vittima di un'arma, circostanza quest'ultima non confermata da alcun elemento processuale). (Rigetta, CORTE ASSISE APPELLO CATANIA, 03/10/2018)
Cass. civ. n. 19840/2019
Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso per soppressione, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
Cass. civ. n. 53939/2018
In tema di favoreggiamento personale, la causa di esclusione della punibilità prevista per chi ha commesso il fatto per essere stato costretto dalla necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento alla libertà personale o all'onore opera anche nelle ipotesi in cui il soggetto abbia agito per evitare un'accusa penale a carico del congiunto. (In motivazione la Corte ha precisato che l'art. 384 cod. pen. prevede una causa di esclusione della colpevolezza e non dell'antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile un comportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma).
Cass. civ. n. 26580/2018
In tema di falsità in atti e registri, la configurabilità del reato di cui all'art. 484 cod. pen. non è esclusa dalla sopravvenienza di regolamenti comunitari che, modificando il regime di una certificazione vigente all'epoca della condotta, ne elimino con efficacia "ex nunc" l'obbligatorietà, in quanto le fonti normative sovranazionali non contribuiscono a definire il precetto penale attraverso il meccanismo della "norma penale in bianco", ma costituiscono solo un requisito del fatto descritto nel precetto penale che non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen. (Fattispecie relativa alla falsificazione del modulo di assenza alla guida formato dall'autotrasportatore previsto dal d.lgs. 4 agosto 2008, n. 144, attuativo, della direttiva 2006/22/CE, la cui obbligatorietà è stata eliminata dal Reg. UE 2014/165, Commission clarification n. 7) .
Cass. civ. n. 50505/2018
La circostanza aggravante della premeditazione è compatibile con il delitto di omicidio preterintenzionale, tuttavia il giudice è tenuto a rendere specifica motivazione circa gli indicatori della stessa, al fine evitare ricadute di illogicità nella coniugazione tra l'evento non voluto e l'intensità del dolo afferente la condotta volontaria di lesioni. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di merito che si era limitata a ricondurre l'aggravante ai rapporti deteriorati tra le parti e ad un precedente alterco tra le stesse).