Art. 84 – Codice penale – Reato complesso
Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti che costituirebbero, per se stessi, reato.
Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati negli articoli 78 e 79.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 631/2025
In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004).
Cass. civ. n. 26507/2024
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, aggravato dall'essere stato il fatto commesso con violenza anche sulle cose, in quanto reato complesso ex art. 84 cod. pen., assorbe il delitto di danneggiamento, aggravato dall'uso di violenza alla persona o di minaccia, nel caso in cui i fatti posti in essere non risultino sproporzionati rispetto alle esigenze correlate alla realizzazione del preteso diritto, determinandosi, in caso contrario, un concorso di reati.
Cass. civ. n. 25409/2024
La procura rilasciata "con ogni più ampia facoltà di legge" in calce alla comparsa di risposta in appello, in quanto comprensiva del potere di compiere ogni attività processuale utile all'appellato, legittima il difensore a proporre l'appello incidentale.
Cass. civ. n. 21506/2024
Il secondo comma dell'art. 1131 c.c., nel prevedere la legittimazione passiva dell'amministratore in ordine ad ogni lite avente ad oggetto interessi comuni dei condomini (senza distinguere tra azioni di accertamento ed azioni costitutive o di condanna), deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo, così, all'esigenza di rendere più agevole ai terzi la chiamata in giudizio del condominio, senza la necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei condomini. Pertanto, riguardo ad azioni negatorie e confessorie di servitù, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio sussiste anche nel caso in cui l'azione sia diretta ad ottenere la rimozione di opere comuni.
Cass. civ. n. 21479/2024
I parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844 c.c., che, nel fissare i criteri a cui il giudice di merito deve attenersi, rimette al suo prudente apprezzamento il giudizio sulla tollerabilità delle immissioni; tale giudizio non è mai assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Cass. civ. n. 19806/2024
L'indennizzo di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 327 del 2001 - spettante al proprietario dell'immobile che subisce un danno permanente per effetto della realizzazione di un'opera di pubblica utilità - integra un indennizzo per un'attività lecita che produce una "deminutio" permanente atta a ripercuotersi su una o più delle possibilità di godimento del bene, con la conseguenza che il relativo diritto si prescrive nel termine di dieci anni, decorrerente da quando il privato inizia a subire il pregiudizio ovvero dal momento dell'inizio di operatività dell'opera pubblica. (In applicazione del principio, la S.C. - affermando l'inapplicabilità, ai fini della decorrenza della prescrizione, del diverso termine prescrizionale relativo all'azione di risarcimento dei danni da immissioni e della nozione di illecito permanente, alle stesse collegata - ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva affermato la prescrizione del diritto all'indennizzo del proprietario di un immobile per il pregiudizio subito in conseguenza delle immissioni di rumori prodotti dall'intenso traffico veicolare su una tangenziale, computando la decorrenza del termine decennale dall'apertura della strada al pubblico transito).
Cass. civ. n. 14172/2024
La presenza in giudizio di più difensori della stessa parte non autorizza i medesimi a moltiplicare gli atti tipici previsti dalla legge per la difesa dell'assistito, in quanto il potere di compiere l'atto si riferisce al diritto della parte di difendersi e contraddire, che è unico anche se la parte è assistita da più avvocati. (Nella specie, la S.C. ha considerato validamente espressa la rinuncia agli atti formulata da uno solo dei difensori della parte ricorrente).
Cass. civ. n. 13636/2024
La rinuncia all'azione, ovvero all'intera pretesa azionata dall'attore nei confronti del convenuto, costituisce un atto di disposizione del diritto in contesa e richiede, in capo al difensore, un mandato ad hoc, senza che sia a tal fine sufficiente quello ad litem, in ciò differenziandosi dalla rinuncia ad una parte dell'originaria domanda, che rientra fra i poteri del difensore quale espressione della facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato l'appello ritenendo valida la rinuncia all'intera domanda effettuata dal difensore della ricorrente a verbale nel giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 8793/2024
In caso di espropriazione presso terzi, il decorso del termine triennale di prescrizione per l'incasso dell'assegno circolare emesso da una banca, quale terzo pignorato, per ottemperare all'ordinanza di assegnazione, comporta il venir meno di ogni possibile azione nei riguardi dell'emittente da parte del creditore procedente, beneficiario dell'assegno, il quale non può ottenere, in un autonomo giudizio di cognizione, la condanna dell'istituto di credito alla riemissione dell'assegno o al pagamento della relativa provvista, essendosi estinta ogni obbligazione cartolare, ed essendo, di regola, carente di interesse ad agire sulla base del rapporto causale sottostante l'emissione dell'assegno, salva l'allegazione della specifica utilità, giuridicamente apprezzabile, ottenibile dal giudizio di cognizione e diversa da quella offerta dal titolo esecutivo di cui è già munito, integrato dall'ordinanza di assegnazione.
Cass. civ. n. 5887/2024
Sussiste concorso materiale, e non assorbimento, tra il delitto di rapina e quello di danneggiamento, nel caso in cui l'alterazione, il deterioramento o la distruzione del luogo di custodia di un bene sia seguito dalla violenza alla persona, posto che solo il furto semplice, e non anche quello aggravato dalla violenza sulle cose, costituisce elemento costitutivo del delitto di rapina. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la contestazione dei reati di tentata rapina impropria e di danneggiamento a fronte della condotta di un imputato che, dopo avere infranto il deflettore di un'autovettura, tentava di impossessarsi di una sacca custodita al suo interno, non riuscendovi per l'intervento della persona offesa, nei cui confronti usava, poi, violenza onde assicurarsi l'impunità).
Cass. civ. n. 4082/2024
Il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese".
Cass. civ. n. 3606/2024
In tema di patrocinio a spese dello Stato, le spese sostenute per l'opposizione proposta dall'avvocato avverso il decreto di liquidazione vanno liquidate in base al principio della soccombenza, ma senza alcuna possibilità di riduzione ex art. 130 d.P.R. n. 155 del 2002 in quanto, esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggetto del contendere verte unicamente sulla misura del compenso.
Cass. civ. n. 47768/2023
E' configurabile il delitto di associazione per delinquere nel caso di condotte sistematicamente tese all'arricchimento degli agenti, attuate nell'ambito di un programma illecito, temporalmente indeterminato, anche quando la vittima sia sempre un unico soggetto, laddove il progetto delittuoso perseguito, realizzato pur con comportamenti non costituenti reato, sia espressione dell'evoluzione dell'originario "modus operandi". (Fattispecie in cui la Corte ha valutato corretta la decisione che aveva ritenuto sussistente un'associazione per delinquere, e non il mero concorso di persone nel reato continuato, in presenza di un gruppo di individui, organizzato prevalentemente su base familiare, il cui programma illecito non era limitato alla spoliazione del patrimonio di un'azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria, unica parte offesa, ma si estendeva al procacciamento di fonti continuative e indeterminate di futuri guadagni illeciti).
Cass. civ. n. 34530/2023
Il proprietario che fa eseguire opere di escavazione nel suo fondo risponde, ex art. 840 c.c., direttamente del danno che esse causano al fondo confinante, anche se l'esecuzione dei lavori è stata data in appalto e, dunque, indipendentemente dal suo diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, la cui responsabilità verso i terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla.
Cass. civ. n. 33966/2023
L'art. 844 c.c. - il quale riconosce al proprietario il diritto di far cessare le propagazioni derivanti dal fondo del vicino che superino la normale tollerabilità - va interpretato estensivamente, nel senso di legittimare all'azione anche il titolare di un diritto reale o personale di godimento sul fondo; tuttavia, ove gli accorgimenti tecnici da adottare per ricondurre le immissioni alla normale tollerabilità comportino la necessità di modificazioni di strutture dell'immobile da cui derivano le propagazioni, si deve escludere che il titolare di diritto personale di godimento sia legittimato a chiedere tali modificazioni, così come è privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo proprietario del fondo da cui provengono le immissioni, non è in grado di provvedere a quelle modifiche della propria struttura che sia condannato a effettuare.
Cass. civ. n. 31101/2023
In tema di servitù di passaggio di antenna a favore di radioamatore, il diritto all'installazione dell'impianto sulla proprietà esclusiva altrui deriva direttamente dall'art. 21 Cost., di talché, nei casi in cui quest'ultimo non possa utilizzare spazi propri o comuni vi è l'obbligo, da parte dei proprietari di un immobile, di consentire la collocazione di antenne sulle porzioni in loro dominio esclusivo, senza diritto all'indennizzo e senza previa autorizzazione scritta, ma nei limiti del rispetto dei diritti proprietari, ai sensi dell'art. 91, comma 3, 92, comma 7, e 209, comma 2, d.lgs. n. 259 del 2003.
Cass. civ. n. 28427/2023
Il divieto, per l'avvocato, di assumere validamente l'incarico di difesa contemporanea di due parti tra loro in conflitto (anche solo potenziale) di interessi determina la nullità del secondo mandato difensivo non soltanto in caso di contestuale costituzione del difensore in un unico giudizio, ma anche in ipotesi di costituzione in giudizi diversi. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato il conflitto di interessi dell'avvocato che aveva difeso l'assicurato nel giudizio di cognizione avente ad oggetto la sua responsabilità professionale, all'esito del quale si era formato il titolo esecutivo, e la compagnia assicurativa, quale terza pignorata opponente, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi).
Cass. civ. n. 26356/2023
E' valida la notifica effettuata ai sensi della legge n. 53 del 1994 dall'avvocato domiciliatario che sia stato a ciò delegato, anche verbalmente, dal difensore munito di procura alle liti qualora, tanto lui quanto il delegato, siano stati autorizzati a eseguire notificazioni dall'ordine degli avvocati.
Cass. civ. n. 20447/2023
In tema di inquinamento acustico, i valori e le prescrizioni di cui alla l. n. 447 del 1995 e al d.p.c.m. del 5 dicembre 1997 sono volti a garantire la protezione acustica di ciascuna distinta unità immobiliare o non anche quella relativa a ciascun vano all'interno di quest'ultima, di talché l'indice di valutazione del potere fonoisolante apparente che caratterizza la capacità di un elemento divisorio di abbattere il rumore, opera soltanto quando tale elemento sia posto in opera tra due locali appartenenti a distinte unità immobiliari.
Cass. civ. n. 14209/2023
La Pubblica Amministrazione, in quanto tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del "neminem laedere" - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al "facere" necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono – di per sé – atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del "neminem laedere".
Cass. civ. n. 8541/2023
GENERE Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori - Credito derivante dall'utilizzazione di fonogrammi musicali tutelati dal diritto d'autore - Natura privilegiata ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. - Esclusione - Fondamento. Il compenso dovuto dall'I.M.A.I.E. (Istituto Mutualistico per la tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori, in liquidazione) all'esecutore o all'interprete di un'opera artistica, a fronte dell'utilizzazione economica, da parte dei terzi, dei fonogrammi su cui l'esecuzione è riprodotta, non trova titolo nello svolgimento di un'attività lavorativa (diversamente dai compensi pattuiti con il committente per la realizzazione dell'opera dell'ingegno), ma rinviene la sua giustificazione nell'esigenza di riservare a chi ha eseguito la prestazione la partecipazione ai benefici economici derivanti dallo sfruttamento della stessa, con la conseguenza che il relativo diritto di credito non gode del privilegio di cui all'art. 2751-bis, n. 2, c.c.
Cass. civ. n. 4595/2023
In materia di consolidato nazionale e con riferimento alle perdite relative al periodo di validità dell'opzione per la tassazione di gruppo, integralmente trasferite "ipso iure" alla "fiscal unit", la cooperativa consolidante che fruisca di un regime di esenzione dell'utile deve applicare il limite alla rilevanza fiscale delle perdite, di cui all' art. 84, comma 1, primo periodo, TUIR, esclusivamente ai fini del riporto a nuovo della eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili delle società consolidate, ai sensi dell'art. 118, comma 1, primo periodo, TUIR.
Cass. civ. n. 1765/2023
Nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale o anche solo potenziale (quando esse, pur avanzando istanze non incompatibili tra loro, rivestono in giudizio posizioni virtualmente in contrapposizione) - è inammissibile l'impugnazione dalle stesse proposta a mezzo di uno stesso procuratore, in quanto il difensore non può svolgere contemporaneamente la sua attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, pena la violazione dei valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'inammissibilità non è suscettibile di sanatoria ex art. 156 c.p.c, sia perché lo scopo raggiunto (la difesa congiunta di interessi diversi e confliggenti) è proprio quello vietato, sia perché la regola invocata vale per le nullità e non per situazioni che costituiscono impedimento all'esercizio dell'azione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da uno stesso difensore - nell'interesse del terzo trasportato, del conducente del veicolo e del proprietario di quest'ultimo - poiché, sebbene diretto ad accertare la responsabilità dell'ignoto conducente dell'altro automezzo e dell'Anas, i tre soggetti erano comunque portatori di posizioni virtualmente confliggenti).
Cass. civ. n. 1147/2023
È configurabile il concorso materiale e non l'assorbimento tra il delitto di falso in atto pubblico e quello di frode assicurativa, in quanto la falsificazione di un documento richiesto per la stipulazione di un contratto di assicurazione non rappresenta un elemento costitutivo o una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 642 cod. pen., ma solo una particolare modalità di realizzazione del fatto tipico.
Cass. pen. n. 17872/2022
E' configurabile il concorso formale - e non l'assorbimento - tra le fattispecie incriminatrici previste dagli artt. 572 e 582 cod. pen. quando le lesioni risultano consumate in occasione della commissione del delitto di maltrattamenti, con conseguente sussistenza dell'aggravante dell'art. 576, comma primo, n. 5, cod. pen.: in tal caso, infatti, non ricorre l'ipotesi del reato complesso, per la cui configurabilità non è sufficiente che le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico determinino un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati, ma è necessario che sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro.
Cass. pen. n. 38402/2021
Ai fini della configurabilità del reato complesso è necessario che i più reati che lo compongono costituiscano elementi di struttura della fattispecie incriminatrice astratta, e non invece occasionali modalità esecutive della condotta, e che ricorra il presupposto sostanziale della unitarietà del fatto, intesa quale contestualità, sia pure per un limitato segmento temporale, delle condotte, le quali devono convergere verso un'unitaria direzione finalistica.
Il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, n. 5.1 cod. pen., commesso a seguito di quello di atti persecutori da parte dell'agente nei confronti della medesima vittima, integra, in ragione della unitarietà del fatto, un reato complesso circostanziato ai sensi dell'art. 84, primo comma, cod. pen.
Cass. pen. n. 30931/2020
Sussiste concorso apparente di norme tra il delitto di atti persecutori e quello di omicidio (nella specie, tentato) aggravato ex art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., che deve considerarsi quale reato complesso ai sensi dell'art. 84, comma primo, cod. pen., assorbendo integralmente il disvalore della fattispecie di cui all'art. 612-bis cod. pen. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall'agente ai danni della medesima persona offesa.
Cass. pen. n. 19840/2019
Non ricorre un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio e quello di falso per soppressione, il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 cod. pen., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; ne consegue che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale, in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
Cass. pen. n. 6775/2005
Il delitto di violenza sessuale (nella specie, di gruppo: art. 609 octies c.p.), considerato come circostanza della forma aggravata dell'omicidio, se commesso in un unico contesto temporale, non concorre formalmente con esso, ma in esso resta assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma primo, c.p., punibile con la pena dell'ergastolo.
Cass. pen. n. 16267/2004
Non sussiste un rapporto di specialità, ma di mera interferenza, tra il reato di riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e quello di falso documentale (art. 476 e 482 c.p.), il quale può presentarsi come occasionale modalità di realizzazione del primo ma non è assorbito in esso, in quanto, ai sensi dell'art. 84 c.p., intercorre un rapporto di complessità tra fattispecie solo quando sia la legge a prevedere un reato come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro e non quando siano le particolari modalità di realizzazione in concreto del fatto tipico a determinare un'occasionale convergenza di più norme e, quindi, un concorso di reati; con la conseguenza che in tanto è possibile parlare di una complessità eventuale in quanto sia la stessa legge a prevedere un reato come modalità eventuale di consumazione dell'altro.
Cass. pen. n. 957/2004
Il reato elettorale previsto dall'art. 87, comma secondo D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, aggravato dalla circostanza di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991 n. 203, che prevede un aumento di pena sino alla metà, è un reato complesso, diverso e assai più grave dalla fattispecie semplice, in quanto il procurare voti per sè o per altri è una condotta diretta ad agevolare l'associazione di stampo mafioso; pertanto il termine abbreviato di prescrizione previsto dall'art. 110 della predetta legge 570/1960, avendo carattere eccezionale, non può essere applicato in via estensiva a tale reato, per il quale è edittalmente prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per effetto della circostanza aggravante.
Cass. pen. n. 47684/2003
Non può ritenersi assorbito nel delitto di riciclaggio il delitto di falso per soppressione della targa e della carta di circolazione di un'autovettura (art. 490 c.p.), perché il fatto costituente tale reato non è contemplato tra gli estremi del reato di cui all'art. 648 bis c.p., giacché ai fini della configurazione del reato complesso (art. 84 c.p.) è, necessario che una norma di legge operi la fusione in unica figura criminosa di fatti costituenti reati autonomi.
Cass. pen. n. 37567/2003
La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appropriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell'art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l'agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall'art. 84 comma primo c.p. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell'art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appropriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).
Cass. pen. n. 15168/2003
Il concorso tra il reato di cui all'art. 40, comma 1 lett. c) del D.L.vo n. 504 del 1995 e quello di cui all'art. 40, comma 3 della medesima legge (rispettivamente destinazione e tentativo di destinazione ad uso soggetto ad imposta maggiore di oli minerali ammessi ad aliquote agevolate) dà luogo ad un'ipotesi di reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p.
Cass. pen. n. 7451/1998
Qualora al sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione segua l'omicidio del sequestrato, si ha l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico reato di cui all'art. 289 bis, comma terzo, c.p.
Cass. pen. n. 9128/1997
Non costituisce reato complesso ex art. 84 c.p. la truffa consumata mediante spendita di assegno senza autorizzazione, anche qualora l'utilizzazione del titolo rappresenti unico elemento del raggiro.
Cass. pen. n. 10812/1995
Con riguardo alla privazione della libertà personale, (art. 605 c.p.) quando questa sia stata limitata al tempo necessario alla consumazione della rapina e si è identificata ed esaurita con il mezzo immediato e diretto di esecuzione della rapina medesima, in rapporto funzionale con tale esecuzione, in forza del principio di specialità ne diviene elemento costitutivo. (Fattispecie in tema di delitto di sequestro di persona, che, enunciando il sopra esposto principio, la Corte ha ritenuto assorbito nel reato di rapina aggravata, ex art. 628, 2 capoverso n. 2 c.p.).
Cass. pen. n. 9938/1994
In tema di falso, la differenza fra il reato previsto dall'art. 567, comma 2, c.p. e quello di cui all'art. 495 c.p. va ravvisata nel fatto che quest'ultima norma punisce l'immutazione del vero in se stessa, mentre quella di cui all'art. 567 cpv. punisce l'immutazione del vero in quanto da essa derivi la perdita del vero stato civile del neonato: i due reati hanno in comune l'elemento del falso ideologico documentale, mentre il reato di cui all'art. 567 ha in più l'elemento dell'alterazione di stato, atteggiandosi come reato complesso.
Cass. pen. n. 2837/1992
Il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione previsto dall'art. 630 c.p. è una figura autonoma di reato, qualificabile come reato complesso, poiché confluiscono in esso, come elementi costitutivi, fatti che costituirebbero per sè stessi reato, ai sensi dell'art. 84 c.p., nel senso che il sequestro di persona a scopo di estorsione è caratterizzato dall'uso di un mezzo-sequestro di persona finalizzato a conseguire un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione dell'ostaggio e si consuma indipendentemente dal conseguimento del profitto. Inoltre, il reato di cui all'art. 630 c.p. non può considerarsi ipotesi delittuosa aggravata del sequestro di persona, dal quale si differenzia per il dolo specifico, che si concretizza nello scopo perseguito, per sè o per gli altri, di un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.
Cass. pen. n. 16616/1990
Per l'ipotizzabilità del reato complesso è necessario che la legge abbia operato la fusione in un'unica figura criminosa di fatti costituenti autonomi reati. Non integra invece la figura del reato complesso l'esistenza di elementi comuni fra due reati né la circostanza che un reato sia il presupposto di un successivo reato o che il primo sia stato consumato allo scopo di realizzare un secondo reato; in tale ultimo caso può configurarsi semplicemente un rapporto teleologico fra i due illeciti che non solo non esclude il concorso, ma integra la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p.
Cass. pen. n. 7780/1990
Per configurare il reato complesso è necessario che una norma di legge operi la fusione in un'unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi. Non basta quindi che i più fatti, i quali, isolatamente considerati, costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento comune perché sia ravvisabile il reato complesso, essendo questo costituito dalla unificazione a livello normativo di tutti gli elementi che integrano ipotesi tipiche di reati tra loro differenti. (Nella fattispecie è stata esclusa la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 84 c.p. nel concorso dei reati di truffa e di ricettazione, aventi come elemento in comune il ricevimento di assegni bancari).
Cass. pen. n. 1162/1990
Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) è assorbito, a norma dell'art. 84 c.p., dal reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento (art. 625, comma primo, n. 2). (Fattispecie di furto di banconote presso sportello bancario di prelievo automatico a mezzo di falsa carta di credito bancomat).
Cass. pen. n. 2872/1989
Nel caso di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, seguito dall'uccisione del sequestrato si configura un'ipotesi di reato complesso nel quale l'omicidio, voluto dai partecipanti al sequestro, rappresenta un'aggravante oggettiva, e non già elemento costitutivo, che va valutato a carico di tutti i concorrenti, anche se da loro non conosciuta. Ne consegue, a norma dell'art. 84 c.p., l'assorbimento del sequestro di persona e dell'omicidio volontario nell'unico delitto previsto dal terzo comma dell'art. 289 bis c.p.
Cass. pen. n. 1088/1989
I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis c.p., non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato - fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia la disposizione sul reato complesso, sia il principio di specialità.
Cass. pen. n. 5414/1985
Perchè sussista il reato complesso è necessario che una norma di legge abbia operato la fusione in un'unica figura criminosa dei fatti costituenti reati autonomi, mentre la semplice connessione non fa scattare l'ipotesi di cui all'art. 84 c.p.
Cass. pen. n. 10711/1984
Ai fini della configurabilità del reato complesso, è necessario che uno dei reati, convergendo per volontà legislativa nell'altro, quale elemento costitutivo o circostanza aggravante, perda la propria autonomia, fondandosi, per l'identità dell'elemento soggettivo e di quello oggettivo, in un solo reato.
Cass. pen. n. 7439/1984
Il reato necessariamente progressivo — species del reato complesso — è quello in cui la commissione del reato maggiore implica necessariamente il passaggio attraverso il reato minore.
Per la sussistenza del reato complesso in senso lato è sufficiente un solo reato con l'aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato, mentre per la sussistenza del reato complesso in senso stretto sono necessari due reati.
Cass. pen. n. 3129/1984
Si ha reato progressivo quando l'azione realizza una successione necessaria di lesioni via via più gravi riguardanti lo stesso bene giuridico o un bene giuridico superiore e il medesimo soggetto passivo. Si ha invece reato a fattispecie alternative cronologicamente progressive quando le lesioni realizzate a catena sono equivalenti sul piano giuridico.
Cass. pen. n. 10405/1983
Per la configurabilità del reato complesso previsto dall'art. 84 c.p., non basta che più fatti, i quali isolatamente considerati costituirebbero altrettanti reati, abbiano qualche elemento in comune, ma è necessario che siano identici tutti gli elementi essenziali integranti ipotesi tipiche di reati tra loro diversi. Non è sufficiente, pertanto, che un reato sia stato perpetrato per concretizzare altro scopo criminoso.
Cass. pen. n. 3528/1983
Per aversi reato complesso ai sensi dell'art. 84 c.p. non basta che più fatti costituenti reato abbiano qualche elemento in comune, ma occorre che uno di essi converga interamente in un'altra figura criminosa tanto da perdere la sua autonomia e diventare, quindi, elemento costitutivo o circostanza aggravante dell'altro. In difetto di tali presupposti, sussiste il concorso formale dei reati, nulla rilevando la parziale coincidenza dei rispettivi momenti consumativi. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita e omesso versamento di contributi previdenziali, in cui è stato escluso l'assorbimento del primo nel secondo reato, affermandosi il concorso formale).
Cass. pen. n. 441/1983
Al fine di distinguere il concorso di reati dal reato complesso e se una determinata ipotesi criminosa prevista dalla legge sia da ritenersi diversa ed autonoma rispetto ad un'altra, deve aversi riguardo agli elementi costitutivi delle due fattispecie legali, cioè all'elemento oggettivo o materiale, rappresentato dalla condotta positiva o negativa del soggetto e, per la maggior parte dei reati, dal risultato di tale condotta cioè dall'evento ed all'elemento soggettivo o psichico, consistente nella volontà cosciente dell'agente diretta alla realizzazione del fine verso il quale la sua azione è rivolta.