Cass. pen. n. 11671 del 13 ottobre 1999
Testo massima n. 1
È configurabile il tentativo nel reato di cui all'art. 517 c.p., allorché vengano presentati per lo sdoganamento prodotti industriali con segni mendaci in quanto può costituire atto idoneo, diretto in modo non equivoco, a mettere la merce in circolazione ovvero a porla in vendita.
Testo massima n. 2
In tema di elemento oggettivo del delitto di vendita di prodotti industriali con segni mendaci di cui all'art. 517 c.p., la condotta descritta con l'espressione - mette altrimenti in circolazione - è nella fattispecie alternativa a quella di - porre in vendita -, sicché deve ritenersi che essa si riferisca a qualsiasi attività con cui si miri a far uscire a qualsiasi titolo la – res - dalla sfera giuridica e di custodia del mero detentore, ossia a qualunque operazione di movimentazione della merce. Ne consegue che la mera presentazione di prodotti industriali con segni mendaci alla dogana per lo sdoganamento, può, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, integrare la condotta prevista dall'art. 517 c.p. con l'espressione - mette altrimenti in circolazione -.
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