Cass. pen. n. 7564 del 19 maggio 1989
Testo massima n. 1
Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, quando esso costituisce un altro marchio pre-adottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori.