Cass. pen. n. 7564 del 19 maggio 1989

Testo massima n. 1


Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci l'uso come marchio, da parte del produttore, del proprio patronimico, quando esso costituisce un altro marchio pre-adottato da terzi, anche se in unione con ulteriori segni differenziatori.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

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