Cass. pen. n. 9950 del 29 ottobre 1985

Testo massima n. 1


La larga diffusione di un prodotto non fa venir meno il diritto all'esclusività del nome e del marchio, dato che nessuna norma sancisce la perdita di tale esclusività in dipendenza dell'espandersi della collocazione sul mercato, a meno che dal comportamento del titolare del diritto non possa desumersi con certezza un'acquiescenza all'uso da parte di terzi ovvero la rinuncia a valersi in via esclusiva del marchio. (Fattispecie relativa a frode in commercio).

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