Cass. pen. n. 11351 del 29 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) è sufficiente la coscienza e volontà della condotta a tal fine posta in essere dall'agente, essendo tale reato punibile a titolo di dolo generico e non di dolo specifico.