Cass. pen. n. 11426 del 30 ottobre 1976
Testo massima n. 1
Il negoziante che vende un prodotto contraffatto, senza avere avuto alcun rapporto con il contraffattore, ma a conoscenza della contraffazione, è punibile a norma dell'art. 474 c.p., e non già dell'art. 517 c.p., che è applicabile quando il fatto non costituisce più grave delitto.