Cass. pen. n. 12579 del 16 marzo 2004
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la famiglia, il delitto previsto dall'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898 si configura per la semplice mancata corresponsione dell'assegno. Ne consegue che il luogo di consumazione è quello in cui avrebbe dovuto essere eseguita la prestazione e cioè il domicilio del coniuge creditore al tempo della scadenza dell'obbligazione.