Cass. civ. n. 10045 del 16 aprile 2008
Testo massima n. 1
Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.
Testo massima n. 2
Ai sensi dell'art. 1052 c.c. da leggere alla luce della n. 167 del 1999 della Corte costituzionale la costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura o dell'industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto di dover costituire una servitù di passaggio in favore di un fondo non del tutto intercluso, in base all'affermazione secondo cui è impossibile, alla luce del moderno sviluppo sociale e tecnologico, che una casa di abitazione sia raggiungibile solo a piedi o a dorso di mulo e non anche con mezzi meccanici).
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