Art. 1052 – Codice civile – Passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso
Le disposizioni dell'articolo precedente si possono applicare anche se il proprietario del fondo ha un accesso alla via pubblica, ma questo è inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato.
Il passaggio può essere concesso dall'autorità giudiziaria [2643 nn. 4 e 14, 2932] solo quando questa riconosce che la domanda risponde alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1900/2025
In caso di più fondi intercludenti appartenenti a diversi soggetti, l'azione per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in favore del fondo intercluso (anche nelle ipotesi previste dagli artt. 1051, comma 3, e 1052 c.c.) deve essere promossa nei confronti di tutti i proprietari e avuto riguardo a tutti i percorsi concretamente sperimentabili, poiché essa determina un processo litisconsortile per comunanza dei plurimi rapporti bilaterali, strettamente correlati al fine di consentire il soddisfacimento del vantato diritto; pertanto, in mancanza dell'integrazione del contraddittorio ordinato dal giudice, il processo va dichiarato estinto, senza che ne derivi il rigetto della domanda. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).
Cass. civ. n. 8660/2024
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, comma 4, c.c. - che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. - non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree.
Cass. civ. n. 17380/2023
Ai fini del riconoscimento della servitù per destinazione del padre di famiglia, per determinare il momento rilevante ai fini della costituzione della servitù va considerato lo stato di fatto esistente al tempo della cessazione dell'appartenenza dei due fondi al medesimo proprietario, con la conseguenza che, in caso di acquisto di uno dei due fondi per usucapione, occorre avere riguardo al momento del compimento del tempo necessario ad usucapire e non a quello della pronuncia giudiziale, che ha natura di mero accertamento.
Cass. civ. n. 15116/2021
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, il presupposto dell'interclusione, da accertare con riferimento al fondo dominante nella sua interezza, non è escluso dal passaggio esercitato, di fatto, su un fondo appartenente a terzi, occorrendo all'uopo, al contrario, che esista un diritto reale ("iure proprietatis" o "servitutis") di passaggio, che soddisfi le esigenze per le quali si agisca per la costituzione della servitù, anche se insufficiente o inadatto ai bisogni del fondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito, che aveva escluso l'interclusione sul rilievo che il fondo dominante, di proprietà di una società, avesse accesso alla via pubblica mediante il passaggio esercitato, di fatto, su beni in titolarità dei soci, i quali non avevano tuttavia formato oggetto di conferimento alla società medesima, ex art. 2254 c.c.). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2016).
Cass. civ. n. 40824/2021
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
Cass. civ. n. 21866/2020
L'indennità dovuta dal proprietario del fondo in cui favore è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, sicché, per la sua determinazione, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, dovendosi tenere altresì conto di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente, in relazione alla sua destinazione, a causa del transito di persone e di veicoli. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 11/02/2015).
Cass. civ. n. 13223/2019
La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 c.c., che regolano detto istituto.
Cass. civ. n. 8817/2018
L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli artt. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in generale. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, c.c. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.. (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 16/05/2013).
Cass. civ. n. 14477/2018
La costituzione di servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., e l'ampliamento del passaggio già esistente ex art. 1051, comma 3, c.c. possono avvenire, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, non soltanto in presenza di esigenze dell'agricoltura e dell'industria, ma anche quando sia accertata, in generale, l'inaccessibilità all'immobile da parte di qualsiasi persona portatrice di handicap o con ridotta capacità motoria, essendo irrilevante l'inesistenza in concreto della disabilità in capo al titolare del fondo medesimo, oppure qualora occorra garantire la tutela di necessità abitative, da chiunque invocabili.
Cass. civ. n. 1603/2017
In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma 2, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere anche interessi di carattere abitativo o di carattere generale, anche di natura economica, di valorizzazione dell'attività d'impresa in determinati settori produttivi, riconosciuti meritevoli di tutela dalla legislazione speciale.
Cass. civ. n. 14788/2017
In tema di servitù coattive, ricorrono le condizioni per disporre il passaggio necessario ex art. 1051 c.c. allorché il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio, mentre, laddove un immobile non sia intercluso, ma il suo accesso alla via pubblica sia inadatto od insufficiente ai relativi bisogni e non possa essere ampliato, si verte in ipotesi di passaggio coatto, che può essere disposto "officio iudicis", ex art. 1052 c.c.: in tale ultimo caso, peraltro, ove l'accesso alla via pubblica già avvenga in forza di servitù volontaria su altro fondo, la costituzione della servitù prevista dall'art. 1052 c.c. è condizionata, oltre al rispetto dei requisiti predetti, alla rispondenza alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza compromettere analoghe utilizzazioni di quello servente, e la ricorrenza di tale requisito deve essere valutata con riguardo allo stato attuale dei terreni ed alle effettive possibilità di un loro più ampio o migliore impiego.
Cass. civ. n. 10595/2013
In materia di servitù, la diversità delle ipotesi di cui all'art. 1051, terzo comma, cod. civ. ed all'art. 1052 cod. civ., le quali, pur avendo in comune il presupposto dell'accesso già esistente alla pubblica via, si differenziano poiché nel primo caso il passaggio coattivo è realizzabile sul fondo già servente, mentre nel secondo esso viene attuato su altro fondo, non osta a che il giudice accolga le distinte domande cumulativamente proposte, disponendo, da un lato, l'ampliamento del preesistente passaggio nel tratto in cui ciò sia possibile e costituendo, dall'altro, una nuova servitù per il tratto in cui, stante l'impossibilità dell'allargamento, il transito risulti inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo dominante.
Cass. civ. n. 5765/2013
La costituzione coattiva della servitù di passaggio in favore di un fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., postula la rispondenza alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, requisito che trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione solo per interesse generale della produzione, da valutare, non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione, sicché il sacrificio del fondo servente non si giustifica qualora il fondo dominante sia incolto e da lungo tempo inutilizzato a fini produttivi.
Cass. civ. n. 4418/2013
In tema di servitù di passaggio coattivo a favore di fondo non intercluso, il riferimento, di cui all'art. 1052, comma secondo, c.c., alle valutazioni dell'autorità giudiziaria in ragione delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, deve essere interpretato anche alla luce della legge n. 135 del 2001, ai sensi della quale per agevolare il turismo sono promosse azioni per il superamento degli ostacoli, che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici.
Cass. civ. n. 14103/2012
L'art. 1052 c.c. può essere invocato al fine della costituzione di una servitù coattiva di passo carraio, in favore di un fondo non intercluso, non solo per esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma anche a tutela di esigenze abitative, da chiunque invocabili, emergendo, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 167 del 1999, un mutamento di prospettiva secondo il quale l'istituto della servitù di passaggio non è più limitato ad una visuale dominicale e produttivistica, ma è proiettato in una dimensione dei valori della persona, di cui agli art. 2 e 3 Cost., che permea di sé anche lo statuto dei beni ed i rapporti patrimoniali in genere. Nell'equilibrata applicazione dell'istituto, peraltro, la domanda, proposta a norma della ricordata disposizione, può essere accolta a condizione che sussista l'assenso dell'autorità di vigilanza sul territorio e che il passaggio imposto non comporti un sacrificio, per il fondo servente, maggiore del beneficio per quello dominante, con possibilità di derogare al limite imposto dall'art. 1051, ultimo comma, cod. civ. (che esonera da servitù case, cortili, giardini ed aie) solo previa accorta ponderazione degli interessi e con adeguato impiego dello strumento dell'indennità, previsto dall'art. 1053 c.c.
Cass. civ. n. 4610/2012
In tema di costituzione di servitù coattiva di passaggio, l'interclusione relativa del fondo sussiste in tutti i casi in cui il transito di accesso alla pubblica via, pur se strutturalmente possibile, determini un dispendio eccessivo al fine di renderlo praticabile, mentre si ha la fattispecie di fondo non intercluso, ai sensi dell'art. 1052 c.c., quando vi sia un itinerario funzionalmente destinato a passaggio, ma le cui caratteristiche in concreto non siano sufficienti per l'esplicazione del transito stesso. (Nella specie si trattava di un passaggio che aveva la funzione di scolo dei terreni, tale da risultare estremamente scosceso e stretto, e per questo motivo giudicato insufficiente, con conseguente interclusione relativa correttamente ritenuta esistente nella sentenza di merito confermata dalla S.C.).
Cass. civ. n. 3125/2012
In materia di servitù, la possibilità di costituire un passaggio coattivo in favore di un fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, al fine di consentirne un altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052 c.c., e trova, pertanto, presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, e che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.
Cass. civ. n. 12340/2008
In materia di servitù di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, quarto comma, c.c. che esenta dall'assoggettamento le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti ed è applicabile anche all'ipotesi di passaggio su fondo non intercluso, in base al richiamo contenuto nel successivo art. 1052 c.c. non prevede un'esenzione assoluta delle aree indicate dalla servitù di passaggio, bensì solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitù siano realizzabili mediante percorsi alternativi, tra i quali deve attribuirsi priorità a quelli non interessanti le menzionate aree. In materia di servitù di passaggio coattivo, mentre l'art. 1051, terzo comma, c.c. disciplina l'ipotesi della necessità di ampliamento di una servitù già esistente, nel caso in cui l'originario tracciato non consenta il transito di veicoli anche a trazione meccanica, l'art. 1052 c.c. consente l'imposizione di analoga servitù ex novo quando il proprietario di un fondo abbia già accesso alla pubblica via, ma esso si riveli insufficiente ai bisogni del fondo stesso, valutati alla luce delle esigenze dell'agricoltura o dell'industria.
Cass. civ. n. 10045/2008
Ai fini della costituzione di una servitù di passaggio in favore di un fondo intercluso, il proprietario di quest'ultimo è tenuto soltanto a provare lo stato di interclusione, spettando poi al giudice di merito il compito di accertare e determinare in concreto il luogo di esercizio della servitù. A tal fine devono essere contemperati il criterio della maggiore brevità di accesso alla pubblica via con quello del minor aggravio per il fondo servente, con una valutazione che ove la soluzione più conveniente riguardi il proprietario di un fondo non parte in causa non presuppone la necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti del medesimo.
Cass. civ. n. 21597/2007
Il requisito dell'apparenza, indispensabile ai sensi dell'articolo 1061 c.c. per l'acquisto della servitù per usucapione, comporta, nell'ipotesi che le opere visibili e permanenti necessarie all'esercizio della servitù stessa ricadano esclusivamente sul fondo servente, al quale servono o possono servire, la presenza di un segno di raccordo non necessariamente fisico ma almeno funzionale delle opere con il fondo dominante in modo che risulti con chiarezza che quelle esistono anche in funzione dell'utilità di questo.
Cass. civ. n. 11954/2006
In tema di costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un terreno relativamente intercluso, il requisito della indispensabilità del transito per le esigenze di coltivazione del fondo, richiesto dagli artt. 1051 e 1052 c.c., non è ravvisabile se il terreno, per le sue minime dimensioni, può essere coltivato con modalità (a mano o con animali o con piccoli attrezzi meccanizzati) consentite dall'acceso di cui già si usufruisce. Né, allorquando la costituzione della servitù sia chiesta a favore di più terreni, può rilevare 1'ampiezza complessiva dei terreni ancorché al servizio della medesima azienda agricola, atteso che, al fine dell'apprezzamento del presupposto richiesto dalla legge, i singoli fondi, se distinti, non possono essere considerati unitariamente.
Cass. civ. n. 3408/2000
Per la costituzione della servitù coattiva a favore di fondo non intercluso, i bisogni di questo non necessariamente devono essere in atto al momento della proposizione della domanda, ma è sufficiente che il proprietario del fondo destinato a divenire dominante dimostri un serio e concreto intendimento di dar corso ad un più intenso sfruttamento del suo immobile, rispondente all'interesse generale della produzione agricola o industriale.
Cass. civ. n. 12814/1997
Le domande di cui agli artt. 1051 e 1052 hanno titolo diverso. I fatti ai quali le due disposizioni citate legano il diritto potestativo del proprietario del fondo assolutamente o relativamente intercluso o il diritto del proprietario del fondo non sufficientemente collegato sono rispettivamente individuabili, per il fondo assolutamente intercluso, nella totale assenza di una uscita sulla via pubblica (art. 1051, primo comma c.c.); per il fondo relativamente intercluso nella insufficiente ampiezza del passaggio esistente (art. 1051, terzo comma c.c.); per il fondo non intercluso, nella inadeguatezza del passaggio sulla via pubblica rispetto alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria e nell'impossibilità di ampliamento di detto passaggio (art. 1052 c.c.).
Cass. civ. n. 281/1997
La costituzione coattiva di una servitù di passaggio, ai sensi dell'art. 1052 c.c., a favore di fondo non intercluso, postula la rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale requisito perciò trascende gli interessi individuali e giustifica l'imposizione coattiva solo se rispondente all'interesse generale della produzione, da valutare non già in astratto, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi e alla loro concreta possibilità di un più ampio sfruttamento o di una migliore utilizzazione.
Cass. civ. n. 6184/1994
La nozione di passaggio coatto, cioè del passaggio che può essere concesso officio iudicis a norma dell'art. 1052 c.c. non coincide con quella di passaggio necessario di cui all'art. 1051 stesso codice. Quest'ultima ipotesi ricorre quando il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla strada pubblica (interclusione assoluta) o non possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) mentre il passaggio coatto può disporsi quando il fondo abbia un accesso alla via pubblica e sia, quindi, non intercluso, ma l'accesso sia inadatto o insufficiente ai bisogni del fondo medesimo e non possa essere ampliato. L'interclusione assoluta o relativa attribuisce al proprietario del fondo intercluso il diritto di ottenere il passaggio coattivo dal vicino, mentre la concessione del passaggio nell'ipotesi dell'art. 1052 c.c. è rimessa all'apprezzamento discrezionale dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 4999/1994
Il requisito della rispondenza del passaggio alle esigenze della agricoltura o dell'industria, richiesto dal secondo comma dell'art. 1052 c.c. per la costituzione del passaggio coattivo, deve essere valutato non già in base a criteri astratti, ma con riguardo allo stato attuale dei fondi, e dalle concrete possibilità di un più ampio loro sfruttamento o di una loro migliore utilizzazione.
Cass. civ. n. 7996/1991
L'art. 1052, c.c., il quale prevede la costituzione di una servitù di passaggio a favore di un fondo non intercluso, quando l'accesso alla via pubblica sia insufficiente ai bisogni del fondo e insuscettibile di essere ampliato, sempre che la domanda risponda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria, postula, con la locuzione «accesso alla via pubblica», la preesistenza di un diritto di passaggio iure proprietatis ovvero iure servitutis.
Cass. civ. n. 9860/1990
Ai sensi dell'art. 1051 comma terzo c.c., presupposto legittimante della richiesta di ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui è la preesistenza di un diritto di servitù di passaggio e la necessità di ampliamento del tracciato per il transito di veicoli anche a trazione meccanica ai fini della coltivazione o del conveniente uso del fondo dominante. Per il soddisfacimento della suddetta esigenza è consentita la soluzione alternativa all'ampliamento mediante la costituzione di un nuovo passaggio soltanto dopo che sia stata accertata la non ampliabilità del passo e la rispondenza del nuovo passaggio alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria ai sensi dell'art. 1052.
Cass. civ. n. 8196/1990
A norma dell'art. 1052 c.c. può disporsi il passaggio coattivo a favore di un fondo non intercluso, quando il suo accesso alla via pubblica sia inadatto o insufficiente in relazione ai bisogni oltre che insuscettibile di ampliamento e si riconosca dall'autorità giudiziaria la rispondenza della domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. Tale fattispecie ha in comune con quella contemplata dall'art. 1051, comma terzo c.c. il presupposto di un'uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differisce per il fatto che mentre l'ampliamento coattivo è realizzabile solo a danno del fondo già servente, ai fini della coltivazione e del conveniente uso del fondo dominante, il passaggio coattivo in questione è realizzabile a danno di altro fondo nel concorso del cennato riconoscimento da parte dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 2367/1988
Con riguardo alla disciplina del passaggio coattivo (artt. 1051 e 1052 c.c.) mentre l'ipotesi del fondo che abbia un accesso inadatto ed insufficiente alla via pubblica (art. 1052 c.c.) postula — perché possa non di meno costituirsi coattivamente la servitù di passaggio — l'impossibilità dell'ampliamento dell'accesso già esistente, invece nell'ipotesi dell'ampliamento del passaggio preesistente, quale prevista dal terzo comma dell'art. 1051 c.c., il giudice deve stabilire se sia più opportuno ampliare la servitù esistente ovvero costituirne una nuova su un altro fondo, tenendo conto della maggiore facilità dell'accesso alla via pubblica e del minore aggravio per il fondo servente.
Cass. civ. n. 3451/1984
In favore del fondo intercluso, ma già fruente di accesso alla via pubblica in forza di servitù volontaria su altro fondo, la possibilità di costituire coattivamente, su un terzo fondo, una servitù di passaggio, per altro sbocco sulla via pubblica, esula dalla previsione dell'art. 1051 c.c., restando regolata dal successivo art. 1052, e, pertanto, trova presupposto nelle circostanze che il preesistente accesso sia inidoneo od insufficiente, che il suo ampliamento sia materialmente irrealizzabile od eccessivamente oneroso, che il nuovo passaggio risponda in concreto alle esigenze di sfruttamento agricolo od industriale del fondo dominante, senza impedire o compromettere analoghe utilizzazioni del fondo servente.
Cass. civ. n. 4867/1977
L'apprezzamento del giudice circa l'insufficienza ai bisogni del fondo dell'accesso esistente, ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio a norma dell'art. 1052 c.c., deve avere riguardo alle possibilità concrete di un più intenso sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo stesso, possibilità che vanno desunte, quanto meno, dal serio e dimostrato proposito del proprietario di migliorare il proprio fondo. Qualora venga richiesta la costituzione di una servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., il giudice deve vagliare e contemperare tra loro i due elementi essenziali della brevità del percorso (e conseguente minima onerosità della costituzione per il fondo dominante) e del minimo danno da arrecarsi al fondo servente. A tal proposito, qualora siano prospettate più soluzioni possibili, il giudice deve comparativamente valutare quale tra le più soluzioni arrechi al fondo servente il danno minore e, quindi, contemporaneamente il risultato di tale valutazione con quello relativo alla comodità del fondo dominante.
Cass. civ. n. 3618/1977
Agli effetti della costituzione della servitù coattiva di passaggio a favore di fondo non intercluso, l'esigenza del riferimento alle possibilità concrete di un più intensivo sfruttamento e di una maggiore utilizzazione del fondo preteso dominante può ritenersi legittimamente attuata con l'esame dello stato attuale del fondo medesimo e della correlativa eventuale predisposizione di opere o servizi sostanzialmente finalizzati alla realizzazione della dedotta maggiore utilitas rispondente alle esigenze generali della produzione. La rispondenza della dedotta maggiore utilità alle esigenze generali della produzione (siano esse riferibili al settore dell'agricoltura o a quello dell'industria), nel caso di programmato più intensivo sfruttamento o di proposito di maggiore utilizzazione del fondo da attuare attraverso l'esercizio di una attività imprenditoriale, può essere desunta dalla consistenza e idoneità della predisposta organizzazione aziendale, indipendentemente dall'effettivo, contestuale esercizio dell'impresa.