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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1367 del 6 febbraio 1987

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1367 del 6 febbraio 1987

Testo massima n. 1

L’azione violenta diretta a ledere l’integrità fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacità di autodeterminazione. Diversamente, l’inevitabile costrizione a subire l’azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all’art. 582 c.p., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l’azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertà psichica dell’aggredito.

Testo massima n. 1

Non sussiste l’ipotesi delittuosa di sequestro di persona quando la materialità del fatto si esaurisca nell’estrinsecazione del comportamento violento, integrante lesioni personali, poste in essere dall’imputato. Infatti, anche se una durata minima della privazione della libertà di movimento non esclude la configurabilità del reato di sequestro di persona, il concetto stesso di questo delitto implica pur sempre una durata apprezzabile che va al di là della subitaneità, della fulmineità di un singolo atto.

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