Art. 582 – Codice penale – Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale , dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente , è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni [c. nav. 1151].
Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-octies), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 41745/2025
In tema di lesioni personali, nel caso in cui l'aggressione avvenga con l'uso di un'arma, sussiste l'aggravante del fatto commesso con armi, sì che il reato è procedibile di ufficio, anche qualora le lesioni riportate dalla vittima non siano direttamente riconducibili al mezzo impiegato. (Fattispecie in cui l'aggressione era stata attuata brandendo un coltello da cucina).
Cass. civ. n. 40863/2025
Il delitto di omicidio preterintenzionale ricorre, con riguardo all'elemento psicologico, anche quando gli atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli art. 581 e 582 cod. pen., dai quali sia derivata, come conseguenza non voluta, la morte, siano stati posti in essere con dolo eventuale.
Cass. civ. n. 40216/2025
Il giudice d'appello che riforma in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, in base a una diversa valutazione dell'attendibilità del narrato della persona offesa, senza procedere a una sua nuova audizione, è tenuto ad offrire una motivazione puntuale e adeguata, che si confronti con la valutazione del primo giudice e fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui l'imputato era stato assolto dai delitti di lesioni personali e di maltrattamento in ambito familiare per effetto della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, valutate, con argomentazioni congetturali e stereotipate, in maniera generica e frammentaria).
Cass. civ. n. 37437/2025
L'elemento psicologico del delitto di omicidio preterintenzionale è una combinazione di dolo, per il reato di percosse o di lesioni, e di prevedibilità in concreto, per l'evento mortale. (Fattispecie relativa alla morte di un soggetto, lanciatosi dalla finestra della stanza nella quale si era chiuso a chiave per sfuggire all'imputato che, già mostratosi minaccioso e aggressivo, stava per sfondarne la porta d'ingresso, in relazione alla quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per non aver esaustivamente chiarito se, in considerazione delle complessive e peculiari circostanze del caso concreto, quel gesto fosse annoverabile, "ex ante", tra le conseguenze prevedibili della condotta posta in essere dall'imputato).
Cass. civ. n. 31853/2025
In tema di lesioni personali volontarie, sussiste l'aggravante del fatto commesso con armi, che rende il delitto procedibile d'ufficio ai sensi degli artt. 582, comma secondo e 585, comma secondo, cod. pen., nel caso in cui il soggetto agente utilizza una tracolla a mo' di frusta e di cinta stretta intorno al collo della vittima, trattandosi di arma impropria ex art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110.
Cass. civ. n. 30640/2025
In tema di misure cautelari personali, il delitto di lesioni commesso a mani nude, benché realizzato con modalità particolarmente efferate, in mancanza di una delle aggravanti indicate dall'art. 362, comma 1-ter, cod. proc. pen., è escluso dai reati per i quali è eccezionalmente previsto l'espletamento dell'interrogatorio postumo in luogo dell'interrogatorio preventivo, non rientrando nel sintagma "gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale" di cui all'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (Fattispecie afferente a condotta consistita nello sferrare violentissimi pugni al volto della persona offesa, cagionandole la frattura delle ossa nasali con alterazione del profilo mascellare e la frattura di due vertebre cervicali).
Cass. civ. n. 28491/2025
In tema di circostanze, l'aggravante del nesso teleologico è configurabile anche nel caso di concorso formale di reati, non postulando un'alterità di condotte, ma la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di lesioni personali volontarie).
Cass. civ. n. 27504/2025
In tema di misure cautelari personali, la regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare, disposta dall'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., non opera nel caso di una prima ordinanza disposta per il delitto di lesione personale e di altra successiva adottata, al sopraggiungere della morte della vittima, per il delitto di omicidio preterintenzionale, dovendosi, in tal caso, escludere l'identità strutturale tra le due fattispecie criminose.
Cass. civ. n. 27040/2025
L'aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., ritenuta configurabile in relazione al delitto di lesioni personali, non rimane assorbita nel delitto di rapina, del pari contestato, nel caso in cui la violenza esercitata dal soggetto agente sia esorbitante rispetto a quella necessaria a integrare tale più grave fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha altresì affermato che, per la configurabilità di tale circostanza, è sufficiente che la volontà del soggetto agente sia diretta alla commissione del delitto–fine e che, a tale scopo, il predetto si sia avvalso del delitto-mezzo).
Cass. civ. n. 34069/2024
In tema di successione di leggi processuali nel tempo, in assenza di una disposizione transitoria e in applicazione del principio "tempus regit actum", che regola la successione di norme processuali anche in relazione alle misure cautelari, è legittima l'applicazione degli arresti domiciliari, disposta, dopo l'entrata in vigore dell' art. 280, comma 3-bis, cod. proc. pen. introdotto con legge 24 novembre 2023, n. 168, in relazione al reato di lesioni aggravate ai sensi dell'art. 585, in relazione all'art. 577, comma secondo, cod. pen., commesso anteriormente alla novella.
Cass. civ. n. 34001/2024
La totale perdita della milza integra l'ipotesi di lesione gravissima, atteso che le numerose funzioni da essa assolte non possono ritenersi supplite, nella loro entità globale, da singole attività svolte separatamente da organi diversi.
Cass. civ. n. 33678/2024
La circostanza prevista dall'art. 588, comma secondo, cod. pen., che ricorre quando nella rissa taluno rimane ucciso o riporta una lesione personale, integra un'aggravante oggettiva imputabile al corrissante, che non sia stato autore o coautore dei delitti di sangue, solo ove questi abbia conosciuto o ignorato per colpa la sussistenza dei suoi elementi costitutivi, secondo una verifica che va compiuta in base al canone della prevedibilità in concreto dell'evento ulteriore, da svolgersi attraverso l'esame delle modalità dell'azione e di tutte le circostanze rilevanti del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la motivazione dei Giudici di merito che, nel riconoscere l'aggravante in capo al ricorrente, non avevano adeguatamente valutato che la rissa si era svolta a mani nude e che le lesioni e l'omicidio che ne erano conseguiti erano derivati dall'azione fulminea di altro corrissante il quale, estraendo un coltello con un gesto repentino e inatteso, ne aveva colpiti altri due, ferendo il primo e uccidendo il secondo).
Cass. civ. n. 32098/2024
Non è affetto da abnormità il provvedimento con cui il giudice, dichiarata la nullità del giudizio proposto con rito direttissimo ai sensi dell'art. 12-bis d.l. n. 306 del 1992 per un reato per cui non è ammesso tale rito, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, in quanto il procedimento può riprendere con l'attivazione del giudizio ordinario, senza che si determini alcuna stasi del procedimento stesso. (Fattispecie in tema di lesioni aggravate dall'uso di una spranga di ferro, in cui la Corte ha evidenziato che nella nozione di «reati concernenti le armi e gli esplosivi», in relazione ai quali è prevista l'adozione del rito direttissimo, rientrano solo quelli che direttamente concernono le attività - quali detenzione, porto, trasporto, importazione - aventi come oggetto le armi e non anche quelli in cui l'arma rilevi come dato meramente circostanziale).
Cass. civ. n. 27435/2024
L'illegalità della pena, derivante dall'erronea applicazione, da parte del tribunale, di una pena detentiva per un reato attribuito alla cognizione del giudice di pace, è deducibile innanzi al giudice dell'esecuzione, cui spetta provvedere alla rimodulazione della pena secondo una valutazione da compiere alla luce della singola vicenda processuale, che riguardi anche l'eventuale concessione della sospensione condizionale, beneficio estraneo ai poteri del giudice di pace.
Cass. civ. n. 3727/2024
In tema di cause di giustificazione, la scriminante dell'uso legittimo delle armi in forma putativa non può basarsi su un mero criterio soggettivo, ma richiede la sussistenza di dati fattuali concreti che, sebbene malamente rappresentati o compresi, siano suscettibili di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi nell'assoluta necessità di utilizzare l'arma o altro mezzo di coazione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in forma putativa in relazione alle lesioni cagionate, con colpi di manganello e calci, da alcuni agenti di polizia a un giornalista in occasione di scontri originati da una manifestazione di piazza, in assenza di elementi che potessero indurre a ritenere pericolosa la vittima, inerte e poi caduta al suolo, posizionatasi vicino a un gruppo di manifestanti per osservare la scena dell'arresto di uno di essi).
Cass. civ. n. 44677/2023
Sussiste il delitto di omicidio volontario, e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, nel caso in cui la condotta dell'agente riveli, alla stregua delle regole di comune esperienza, la consapevole accettazione, da parte del predetto, anche solo dell'eventualità che dal proprio comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la preterintenzione sul rilievo che l'imputato avesse colpito al volto la moglie con uno schiaffo e una stampella, cagionandole un poli-traumatismo da contusioni che, in un soggetto già in precarie condizioni di salute perché affetto da altre patologie, nonché in stato settico, ne aveva comportato il decesso).
Cass. civ. n. 40719/2023
In tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, permane, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza del tribunale.
Cass. civ. n. 28263/2023
Qualora sia riconosciuta la responsabilità disciplinare del magistrato incolpato, la Sezione disciplinare del C.S.M. deve scegliere la sanzione da applicare secondo il fondamentale criterio della proporzionalità, intesa come adeguatezza alla concreta fattispecie disciplinare ed espressione della razionalità che fonda il principio di eguaglianza, e, quindi, con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto; a tal fine, devono formare oggetto di valutazione la gravità dei fatti in rapporto alla loro portata oggettiva, la natura e l'intensità dell'elemento psicologico nel comportamento contestato unitamente ai motivi che l'hanno ispirato e, infine, la personalità dell'incolpato, in relazione, soprattutto, alla sua pregressa attività professionale e agli eventuali precedenti disciplinari ed alle ripercussioni del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia del pubblico nell'istituzione. (In applicazione del principio, la S.C. - in relazione all'illecito disciplinare costituente reato, previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del medesimo d.lgs., per il quale era stata applicata al magistrato la sanzione della perdita di anzianità di sei mesi - ha cassato la sentenza per difetto di proporzionalità della sanzione, per non avere la Sezione disciplinare adeguatamente motivato sul contesto personale e familiare dell'incolpato, sulla condizione di concitazione caratterizzata da una componente fortemente emotiva, nella quale era maturata la condotta violenta, situazioni che avrebbero dovuto essere considerate al fine di valutare l'intensità dell'elemento psicologico dell'illecito e della personalità dell'incolpato,ed ha disposto il rinvio per la nuova determinazione della sanzione).
Cass. civ. n. 27147/2023
La costituzione di parte civile non revocata equivale a querela ai fini della procedibilità di reati originariamente perseguibili d'ufficio, divenuti perseguibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia"), posto che la volontà punitiva della persona offesa, non richiedendo formule particolari, può essere legittimamente desunta anche da atti che non contengono la sua esplicita manifestazione.
Cass. civ. n. 15728/2023
La violazione del principio di legalità della pena deve essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione anche quando dipenda da una riforma legislativa che, intervenuta successivamente alla sentenza impugnata, abbia modificato il trattamento sanzionatorio in senso favorevole all'imputato. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione con la quale il giudice d'appello aveva inflitto la pena della reclusione in ordine al delitto di lesioni personali, divenuto procedibile a querela a seguito della modifica normativa introdotta dal d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, e, pertanto, di competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs 28 agosto 2000, n. 274, Autorità giudiziaria cui è preclusa la possibilità di infliggere pene detentive).
Cass. civ. n. 12759/2023
Appartiene al giudice di pace, dopo l'entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 in ordine al delitto di lesione personale di cui all'art. 582 cod. pen., nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall'ordinamento. (In motivazione la Corte ha precisato che, relativamente ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, l'applicazione delle pene previste dal d.lgs. n. 274 non è automatica, potendo risultare in concreto più favorevole il trattamento sanzionatorio comminato per i reati di competenza del tribunale in caso di concedibilità della sospensione condizionale della pena e secondo una valutazione da compiere di volta in volta alla luce della singola vicenda processuale).
Cass. civ. n. 7377/2023
La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile in relazione al delitto di lesione personale commesso con il consenso della vittima con la finalità di realizzare il delitto di frode assicurativa, posto che la modalità commissiva della frode, costituita dalla lesione, non assorbe il profilo soggettivo dell'aggravante teleologica, costituito dall'aver previamente deliberato e messo in atto le condotte lesive.
Cass. civ. n. 40826/2017
L'aggravante dell'uso delle armi è configurabile con riguardo al delitto di lesioni personali tentato, poiché l'estensione al tentativo delle circostanze previste per il corrispondente delitto consumato deve essere verificato sulla base di una valutazione di compatibilità logico-giuridica, tenuto conto della tipologia dell'aggravante contestata che, nella specie, connota la pericolosità della condotta, a prescinde dal verificarsi dell'evento.
Cass. civ. n. 46787/2013
In tema di lesioni personali, integrano la malattia di cui all'art. 582 c.p. gli effetti derivanti dal getto sul viso di gas urticante consistenti non soltanto in una irritazione cutanea prolungata, ma anche in fenomeni di nausea e conati di vomito accompagnati da senso di soffocamento, in quanto produttivi di alterazioni funzionali dell'organismo.
Cass. civ. n. 30139/2011
In tema di tentativo, l'idoneità degli atti non va valutata con riferimento al criterio probabilistico di realizzazione dell'intento delittuoso, infatti l'idoneità altro non è che la possibilità che alla condotta consegua lo scopo che l'agente si propone. Pertanto, ferire intenzionalmente la vittima con una siringa contenente sangue infetto, perché prelevato da soggetto affetto da malattia infettiva, e propagabile attraverso contatto ematico, costituisce atto idoneo a cagionare il reato di lesioni, benché l'eventualità che siffatto evento si realizzi sia molto bassa.
Cass. civ. n. 35075/2010
Integra l'elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che la manomissione fisica della persona altrui possa determinare effetti lesivi.
Cass. civ. n. 21799/2010
Integra il reato di lesione personale dolosa la condotta del medico che sottoponga, con esito infausto, il paziente ad un trattamento chirurgico, al quale costui abbia espresso il proprio dissenso. (Fattispecie di intervento di chirurgia correttiva della vista con esito infausto, per il quale il consenso del paziente era stato carpito, prospettandogli una metodologia esecutiva non invasiva).
Cass. civ. n. 16271/2010
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali (art. 582 c.p.), costituisce malattia la lesione cutanea consistente in un taglio all'avambraccio guaribile in tre giorni, in quanto anche una modesta soluzione di continuo dell'epidermide, con soffusione ematica, non può non comportare una sia pur minima, ma comunque apprezzabile compromissione locale della funzione propria dell'epidermide che non è solo quella di carattere estetico-sensoriale ma anche e soprattutto quella di protezione dell'intero organismo, in ogni sua parte, da contatti potenzialmente nocivi con agenti esterni di qualsivoglia natura.
Cass. civ. n. 10986/2010
L'ecchimosi, consistente in una infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo, ed il trauma contusivo, che determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell'organismo, sono riconducibili alla nozione di malattia ed integrano pertanto il reato di lesione personale.
Cass. civ. n. 2081/2009
Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni personali l'ematoma è riconducibile alla nozione di "malattia".
Cass. civ. n. 15420/2008
Ricorre il delitto di lesioni, e non già quello meno grave di percosse, sia in caso di contusione escoriata che di cervicoalgia, rientrando entrambe nella nozione di «malattia » in quanto l'una consiste nella lesione sia pure superficiale del tessuto cutaneo e quindi nella patologica alterazione dell'organismo, e l'altra comporta una pur limitata alterazione funzionale del rachide cervicale non esaurendosi in una semplice sensazione di dolore.
Cass. civ. n. 10734/2008
Non ricorre la causa di giustificazione non codificata dell'esercizio di attività sportiva allorché un calciatore colpisca l'avversario fratturandogli il setto nasale nel momento in cui l'arbitro assegni un calcio di punizione, in quanto, in tale fase, non essendo ammesso il gioco attivo di squadra, ancorché singoli giocatori possano trovarsi in movimento per organizzare il « tiro» il gioco deve ritenersi fermo e, pertanto, l'azione antidoverosa non può risultare funzionale all'attività agonistica in atto ma si palesa come una mera aggressione del tutto indipendente dalla dinamica del gioco.
Cass. civ. n. 2433/2006
L'ecchimosi — infiltrazione di sangue nel tessuto sottocutaneo — costituisce malattia e configura pertanto una lesione personale.
Cass. civ. n. 28132/2001
È da escludere la configurabilità dell'omicidio preterintenzionale (in luogo dell'omicidio colposo), a carico del medico-chirurgo il quale, pur in assenza di oggettive ragioni di urgenza e travalicando i limiti del previo consenso prestato dal paziente, effettui un intervento chirurgico demolitorio da lui erroneamente ritenuto necessario e dalla cui maldestra esecuzione derivi la morte del paziente medesimo. Non può dirsi, infatti, in detta ipotesi, che fosse presente nell'agente l'elemento soggettivo del delitto di lesioni volontarie, per la cui sussistenza (trattandosi di fatto commesso nell'esercizio di attività medico chirurgica), occorre che il sanitario agisca essendo conscio che il suo intervento produrrà una non necessaria menomazione dell'integrità fisica o psichica del paziente.
Cass. civ. n. 2765/2000
L'esercizio di attività sportiva costituisce una causa di giustificazione, non codificata, in base alla quale per il soddisfacimento dell'interesse generale della collettività a che venga svolta attività sportiva per il potenziamento fisico della popolazione, come tale tutelato dallo Stato, è consentita l'assunzione del rischio della lesione di un interesse individuale relativo alla integrità fisica. Tale esimente presuppone in ogni caso che non sia travalicato il dovere di lealtà sportiva nel senso che devono essere rispettate le norme che disciplinano ciascuna attività e che l'atleta non deve esporre l'avversario ad un rischio superiore a quello consentito in quella determinata pratica ed accettato dal partecipante medio. In particolare, l'esercizio di attività sportiva nella forma di un incontro di esibizione-allenamento è caratterizzata da una minore carica agonistica rispetto alle competizioni vere e proprie e richiede pertanto da parte dei contendenti particolare cautela e prudenza per evitare il pregiudizio fisico dell'avversario e quindi un maggior controllo dell'ardore agonistico, della forza e velocità dei colpi, sempre in relazione alla capacità di esperienza dell'avversario e ai mezzi di protezione in concreto utilizzati. (Fattispecie relativa a lesioni personali colpose cagionate da un «calcio circolare» con cui un atleta colpiva l'avversario durante un incontro di allenamento di karate, nella quale la Suprema Corte ha rinviato al giudice di merito per l'accertamento della ricorrenza di tali condizioni).
Cass. civ. n. 10643/1996
Il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica, e di quello di un fatto morboso in evoluzione, a breve o lunga scadenza, verso un esito che potrà essere la guarigione perfetta, l'adattamento a nuove condizioni di vita oppure la morte. Ne deriva che non costituiscono malattia, e quindi non possono integrare il reato di lesioni personali, le alterazioni anatomiche, a cui non si accompagni una riduzione apprezzabile della funzionalità. (Nella fattispecie, in cui gli imputati, medici chirurghi, erano stati assolti dal delitto p. e p. dall'art. 590 c.p. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, la persona offesa aveva subito un intervento chirurgico al seno da cui era derivata l'asimmetricità delle mammelle e dei capezzoli. Tali conseguenze, per i giudici dell'appello, costituivano una lesione vale a dire un'alterazione peggiorativa della preesistente condizione anatomica in cui tali asimmetrie non erano presenti, ma non integravano l'evento malattia previsto dall'art. 590 c.p., potendo esclusivamente dare luogo a responsabilità con correlativo diritto al risarcimento del danno nella competente sede civile. La Corte di cassazione, nell'affermare il principio sopra menzionato, ha osservato che, se anche il danno lamentato consisteva nell'indebolimento permanente della funzione estetica di una parte della cute, l'evento era penalmente irrilevante, poiché l'unico inestetismo cutaneo permanente di rilevanza penale è la lesione gravissima che riguarda il viso.
Cass. civ. n. 8907/1996
Il dolo eventuale di lesioni è configurabile in tutti i casi nei quali un soggetto privi della libertà un'altra persona, poiché egli accetta il rischio che quest'ultima, per sottrarsi al suo stato, possa riportare danno. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso gli imputati, in concorso tra loro, non arrestando la corsa del taxi in movimento, a bordo del quale ritenevano, per fine di libidine e contro la sua volontà, una donna cagionavano alla stessa, gettatasi dall'auto, autolesioni personali).
Cass. civ. n. 6773/1996
Per la sussistenza del dolo nel delitto di lesioni personali, non è necessario che la volontà dell'agente sia diretta alla produzione di conseguenze lesive, essendo sufficiente l'intenzione di infliggere all'altrui persona una violenza fisica; basta, quindi, il dolo generico che deve reputarsi sussistente — sia pure nella forma eventuale — anche in ipotesi di azione commessa ioci causa allorché l'agente abbia previsto come probabile (e quindi ne abbia accettata la verificazione concreta) l'evento lesivo.
Cass. civ. n. 202/1995
In materia di lesioni personali, quando vi è volontà di sottoporre la persona a una violenza fisica, l'intenzione scherzosa non incide sulla volontarietà del gesto e le lesioni conseguenti non possono essere ritenute colpose.
Cass. civ. n. 5589/1993
In relazione ad un'attività sportiva, come il gioco del calcetto, al cui contenuto regolamentare è estranea la violenza fisica, l'illecito sportivo è configurabile quando la condotta lesiva, quale il diretto controllo e il tiro del pallone, il tentativo di impossessarsene e di contenderlo all'avversario e la corsa per introdursi nell'azione, in attesa di ricevere il pallone in possesso di altri giocatori, si inserisca finalisticamente nel contesto dell'attività agonistica. L'illecito sportivo non si raffigura, invece, quando lo svolgimento della gara è solo l'occasione dell'azione volta a cagionare lesioni, sorretta dalla volontà di compiere un atto di violenza fisica, in realtà avulso dalle esigenze di svolgimento della gara stessa. (Fattispecie nella quale le lesioni sono state prodotte con un calcio sferrato da un giocatore mentre veniva effettuata una rimessa in campo da un avversario, e cioè in una fase in cui il gioco non era in via di svolgimento).
Cass. civ. n. 839/1993
In base al principio della verità naturale, il giudice, ai fini dell'accertamento dei fatti, può attingere la prova in qualsiasi modo che non sia specificamente precluso, sicché ben può — prescindendo dalla perizia medico legale — ricorrere alla utilizzazione di altre fonti di prova a sostegno del suo convincimento. La perizia, infatti, non può essere considerata come esclusivo mezzo di prova per l'accertamento di fatti lesivi quando possa prescindersi dal ricorso ad indagini richiedenti particolari cognizioni tecniche. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che un graffio, una scalfittura sono eventi lesivi rilevabili anche da chi non possegga particolari cognizioni scientifiche e la loro descrizione, fatta anche da un profano, è sufficiente per il giudice come fondamento di un giudizio di responsabilità quando l'imputazione abbia ad oggetto il reato di lesioni lievi, di cui al capoverso dell'art. 582 c.p.).
Cass. civ. n. 6524/1992
Ai fini dell'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, l'art. 4 lett. d) di tale decreto prescrive che si deve tener conto della circostanza attenuante ex art. 98 c.p. nonché, nei reati «contro il patrimonio», delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 stesso codice. Pertanto, nel caso di reato «contro la persona» — nella specie lesioni aggravate ex artt. 582, 576 primo comma n. 1 e 61 n. 2 c.p. — non è possibile tener conto dell'attenuante concessa ex art. 62 n. 6 e, conseguentemente, applicare l'amnistia.
Cass. civ. n. 5639/1992
Il chirurgo che, in assenza di necessità ed urgenza terapeutiche, sottopone il paziente ad un intervento operatorio di più grave entità rispetto a quello meno cruento e comunque di più lieve entità del quale lo abbia informato preventivamente e che solo sia stato da quegli consentito, commette il reato di lesioni volontarie, irrilevante essendo sotto il profilo psichico la finalità pur sempre curativa della sua condotta, sicché egli risponde del reato di omicidio preterintenzionale se da quelle lesioni derivi la morte. (Nella fattispecie la parte offesa era stata sottoposta ad intervento chirurgico di amputazione totale addominoperineale di retto, anziché a quello preventivo di asportazione transanale di un adenoma villoso benigno in completa assenza di necessità ed urgenza terapeutiche che giustificassero un tale tipo di intervento e soprattutto senza preventivamente notiziare la paziente o i suoi familiari che non erano stati interpellati in proposito né minimamente informati dall'entità e dei concreti rischi del più grave atto operatorio eseguito, sul quale non vi era stata espressa alcuna forma di consenso).
Cass. civ. n. 10258/1988
Nei reati la cui procedibilità a querela di parte dipende dal mancato raggiungimento di determinati limiti nella progressione dell'evento e/o dell'assenza di particolari circostanze, il tentativo — in mancanza di specifica normativa — non può che adeguarsi alle regole che disciplinano la procedibilità dell'omologo reato consumato e, quindi, a tal fine si deve tenere conto della eventuale già intervenuta realizzazione di quelle specifiche circostanze e dell'evento che si sarebbe prevedibilmente verificato ove fosse andata a termine l'azione dell'autore, con riferimento al caso concreto, cioè considerando non solo la condotta del medesimo autore ma anche i mezzi impiegati ed ogni altra circostanza di tempo, di luogo e di persona che avrebbero potuto concretamente, secondo il criterio dell'id quod plerunque accidit, avere una incidenza sulla misura o sulla specie dell'evento. Pertanto, nel delitto di lesioni volontarie, che è perseguibile a querela di parte ove il termine di guarigione non superi i venti giorni ed ove non ricorrano le circostanze indicate nell'art. 582 cpv. c.p., la procedibilità del tentativo rimane condizionata alla proposizione della querela della persona offesa solo se, con giudizio fondato sulle prevedibili conseguenze, in concreto valutate, e tenuto conto dei mezzi adoperati nonché di ogni altra utile circostanza, sia da ritenere che ove fosse stato raggiunto l'effetto mirato dell'agente, ne sarebbero conseguite lesioni di durata non superiore a venti giorni e sempreché non sia stata realizzata alcuna delle circostanze aggravanti previste dal citato capoverso dell'art. 582 c.p. Ove un concreto prognostico superi i 20 giorni, il delitto tentato è perseguibile di ufficio. Nei casi incerti, il principio per cui in dubio pro reo rende il tentativo di lesioni, delle quali non è possibile ipotizzare in concreto prognosi sui termini di guarigione, reato procedibile a querela.
Cass. civ. n. 3329/1988
In ordine al reato di lesioni volontarie il dolo consiste nella cosciente volontà del fatto e, inoltre, nella volontà dell'evento giuridico e cioè dell'offesa dell'interesse tutelato dalla norma, e poiché tale risultato si considera voluto non solo quando si sia concretato nel punto di mira dell'attività del soggetto, ma anche quando è stato previsto, e nel tempo stesso accettato per la eventualità del suo verificarsi, il dolo del delitto in esame sussiste tutte le volte che l'agente ha previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un'offesa alla integrità personale del soggetto passivo ed ha agito al fine o a costo di cagionarla.
Cass. civ. n. 1367/1987
L'azione violenta diretta a ledere l'integrità fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacità di autodeterminazione. Diversamente, l'inevitabile costrizione a subire l'azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all'art. 582 c.p., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l'azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertà psichica dell'aggredito.
Cass. civ. n. 12936/1986
Il delitto di lesioni personali volontarie non può ritenersi assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di illeciti che concorrono materialmente tra loro per la diversa obiettività giuridica.
Cass. civ. n. 12867/1986
Cagionare una lesione non ha necessariamente un significato circoscritto all'azione di picchiare, colpire, ma ha un'accezione più lata e comprensiva di qualsiasi violenta manomissione fisica dell'altrui persona. Conseguentemente anche un urto o una spinta intenzionale, che determini una caduta con effetti lesivi, integrano il reato di cui all'art. 582 c.p.
Cass. civ. n. 7388/1985
I reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica. L'unica differenza tra i due reati va ravvisata nelle conseguenze che la violenza produce. Infatti, il primo è caratterizzato dalla condizione negativa, per cui la violenza non abbia cagionato, al di fuori di un'eventuale sensazione dolosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non si siano prodotte alterazione organiche o funzionali sia pure di modesta entità. Pertanto, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporta un trauma contusivo, che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie.
Cass. civ. n. 9448/1983
Nel reato di lesioni personali volontarie la sussistenza del dolo non può essere negata quante volte l'autore del reato abbia previsto che il suo comportamento avrebbe potuto determinare un pregiudizio all'integrità personale del soggetto passivo ed abbia ciò nonostante agito anche a costo di cagionarlo. Deve escludersi qualsiasi differenza tra il dolo delle percosse e il dolo delle lesioni personali volontarie, distinguendosi i due reati solo per l'elemento oggettivo e cioè per la presenza di una malattia nella fattispecie delle lesioni.
Cass. civ. n. 11781/1982
Nel delitto di lesioni personali volontarie l'elemento psicologico consiste nella volontà consapevole di attentare all'incolumità fisica altrui. E poiché l'atto di violenza fisica può avere, secondo le circostanze, effetti più o meno gravi, quando si accerti tale volontà l'agente risponde a titolo di dolo e non di colpa delle conseguenze lesive che ne derivano, le quali ricollegandosi all'iniziale atto di violenza, ne rappresentano un normale e prevedibile sviluppo. (Fattispecie in tema di lesioni personali conseguenti a un pugno. La Cassazione ha ritenuto esatta la tesi del giudice di merito secondo cui è irrilevante che l'agente non volesse in realtà cagionare alla persona offesa le lesioni da questa subite, essendo estranea al nostro ordinamento giuridico la figura delle lesioni preterintenzionali).
Cass. civ. n. 969/1970
Nel caso di delitto tentato di lesione personale bisogna far riferimento al comma primo dell'art. 582 c.p. che disciplina l'ipotesi tipica del delitto di lesioni consumato, non potendo trovare applicazione il disposto del capoverso della suddetta norma, per difetto dei presupposti ivi richiesti. Ne consegue che il tentativo di lesione personale è perseguibile di ufficio.