Cass. civ. n. 7276 del 29 marzo 2006

Testo massima n. 1


In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius a norma dell'art. 565 c.c., quale titolo che conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile. Tuttavia, nel caso in cui essi manchino o siano andati distrutti o smarriti ovvero omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione — quali la nascita, la morte o il matrimonio — può essere data con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.

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