Cass. civ. n. 5225 del 5 marzo 2014

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall'art. 28 del codice di rito, è rilevata, anche d'ufficio, non oltre la prima udienza di trattazione, la quale, nel rito ordinario, si identifica con l'udienza di cui all'art. 183 cod. proc. civ.; ne deriva che il giudice non può rilevare tale incompetenza nell'ordinanza con la quale, all'esito, ovvero fuori della predetta udienza a norma dell'art. 187, comma settimo, cod. proc. civ., decida in ordine all'ammissione dei mezzi di prova.

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