Cass. civ. n. 558 del 9 agosto 2000

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il giudizio per regolamento di giurisdizione ha come contraddittori necessari tutti i soggetti aventi qualità di parti nella pendente fase di merito, restando irrilevante che taluna di esse abbia sollevato eccezione di carenza di legittimazione passiva, per asserita estraneità al rapporto controverso, poiché tale eccezione pone una questione di titolarità del rapporto, e quindi di merito, rilevante esclusivamente nella relativa fase e non anche in quella di individuazione del giudice dotato della potestas judicandi.

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