Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36758 del 25 settembre 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 36758 del 25 settembre 2003

Testo massima n. 1

In tema di violenza sessuale, deve ritenersi «atto sessuale», previsto dall’art. 609 bis c.p., oltre al coito di qualsiasi natura, ogni atto diretto ed idoneo a compromettere la libertà della persona attraverso l’eccitazione o il soddisfacimento dell’istinto sessuale dell’agente. Ne consegue che per la configurabilità del reato occorre la contestuale presenza di un requisito soggettivo, consistente nel fine di concupiscenza [ ravvisabile anche nel caso in cui l’agente non ottenga il soddisfacimento sessuale ], e di un requisito oggettivo, consistente nella concreta idoneità della condotta a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale e a suscitare o soddisfare la brama sessuale dell’agente [ in applicazione di tale principio la Corte ha ravvisato il suddetto reato nella condotta dell’agente consistita in toccamenti e palpeggiamenti in zone erogene della vittima non consenziente, in quanto invasiva dell’altrui sfera sessuale e motivata da finalità di libidine ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze