14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7091 del 17 giugno 1988
Testo massima n. 1
L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. [ installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni telegrafiche o telefoniche ] e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice [ interferenze illecite nella vita privata ], poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» [ quale può essere un miniregistratore ] diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.
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Testo massima n. 1
L’installazione di un radiotelefono contenente una microspia realizza la previsione delittuosa dell’art. 617 c.p. e non quella di cui all’art. 615 bis stesso codice, poiché tale attività è finalizzata all’intercettazione telefonica e non è «uno strumento di ripresa sonora» [ quale può essere un miniregistratore ] diretto a procacciare indebitamente notizie attinenti alla vita privata.
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