Cass. civ. n. 5814 del 3 luglio 1987
Testo massima n. 1
Poiché nei procedimenti di volontaria giurisdizione non è necessario il patrocinio di un procuratore legalmente esercente, prescritto dall'art. 82 c.p.c. per il caso di partecipazione al giudizio, nella controversia per la designazione dell'erede più idoneo a subentrare nella posizione di assegnatario di terreno di riforma fondiaria, di cui all'art. 7 della L. 29 maggio 1967, n. 379 — che è soggetta al rito camerale — la parte può proporre personalmente il reclamo avverso il provvedimento del tribunale.