Cass. pen. n. 26107 del 18 giugno 2003

Testo massima n. 1


È configurabile il reato di truffa nel caso in cui l'imputato, esaltando i suoi poteri divinatori, induca in errore una persona particolarmente indifesa ed esposta, per la propria credulità, a pensare di potersi liberare dei propri mali attraverso l'esorcismo e la magia, in quanto la valutazione dell'induzione in errore deve essere effettuata ex post e la grossolanità del raggiro o dell'artificio non esclude la possibilità di successo nei confronti di persona particolarmente vulnerabile.

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