Cass. pen. n. 7226 del 27 febbraio 2006
Testo massima n. 1
Con la trasformazione dell'ente pubblico economico «Azienda Torinese Mobilità» in società per azioni non è più configurabile l'aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.