Cass. pen. n. 2706 del 3 marzo 2000

Testo massima n. 1


Nella truffa ai danni di istituti previdenziali, poiché l'accreditamento dei ratei avviene “sine causa” e rappresenta, perciò, un indebito vantaggio per il percettore ed un indubbio pregiudizio per l'ente erogante, il reato perdura fino a quando non vengano interrotte le riscossioni, con la conseguenza che il momento consumativo ed il “dies a quo” del termine di prescrizione coincidono con la cessazione dei pagamenti.

Normativa correlata

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE