Cass. pen. n. 32863 del 25 agosto 2011
Testo massima n. 1
La fattispecie di peculato si differenzia da quella di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 9 c.p., perché l'appropriazione ha quale presupposto di fatto il possesso o comunque la disponibilità del bene in capo al soggetto agente, per ragioni del suo ufficio o servizio, che quindi, per appropriarsi del bene, non è costretto ad acquisirne fraudolentemente il possesso.