Cass. pen. n. 11989 del 26 marzo 2010
Testo massima n. 1
Il reato di violazione di domicilio può concorrere formalmente con quello di truffa, poiché incriminano condotte diverse, caratterizzate da eventi diversi (nella violazione di domicilio la condotta ingannatoria è strumentale all'evento-introduzione nell'altrui dimora; la truffa incrimina la condotta decettiva in quanto strumentale al conseguimento dell'evento-ingiusto profitto con altrui danno), e tutelano beni giuridici diversi (In motivazione, la Corte ha peraltro osservato che il riferimento al bene giuridico tutelato non è decisivo ai fini dell'individuazione della stessa materia potendo ingenerare dubbi nel caso dei reati plurioffensivi).