Cass. pen. n. 43026 del 11 novembre 2009
Testo massima n. 1
Il reato di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria può concorrere con quello di truffa, in quanto è un reato di pericolo il cui bene tutelato è il corretto funzionamento, nell'interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l'opera di soggetti abilitati, mentre il reato di truffa è reato di danno, che si consuma con la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo e l'arricchimento dell'agente, per mezzo di artifici e raggiri.