Cass. pen. n. 36865 del 12 ottobre 2001

Testo massima n. 1


In tema di bancarotta, poiché anche i diritti di credito rientrano nel patrimonio del fallito, costituisce distrazione qualsiasi condotta diretta a destinare attività fallimentari a scopi diversi dalla garanzia dei creditori; ne consegue che il delitto di truffa può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta, nel caso in cui i debitori di una società di capitali - dichiarata fallita - siano indotti in errore dall'amministratore, il quale ne incassi i crediti nella sua qualità di legittimo destinatario dei pagamenti, appropriandosi le relative somme.

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