Cass. pen. n. 1193 del 7 luglio 2000
Testo massima n. 1
Tra il reato di frode fiscale e la truffa non esiste rapporto di specialità perché, anche se le modalità di commissione del primo, elencate nell'art. 4 legge 516 del 1982, costituiscono altrettante ipotesi di artifici e raggiri, non si richiede, per la configurabilità di detto reato, l'effettiva induzione in errore dell'amministrazione finanziaria, né il raggiungimento di un ingiusto profitto con danno della stessa amministrazione, essendo sufficiente la semplice messa in opera delle operazioni indicate nel citato art. 4, con il dolo specifico, consistente nel fine dell'evasione o dell'ottenimento del rimborso, che diversamente manca nel reato di truffa.
Testo massima n. 2
Tra il reato di truffa e quello di false comunicazioni sociali non vi è rapporto di specialità perché il secondo si esaurisce nella commissione di un falso, cioè nell'esposizione nei bilanci della società o in altre comunicazioni sociali di fatti non rispondenti al vero, sicché, pur costituendo tale condotta fraudolenta un raggiro, cioè un elemento specializzante rispetto alla fattispecie della truffa, tuttavia mancano di questo reato le componenti dell'induzione in errore dei destinatari di quelle comunicazioni e del raggiungimento di un ingiusto profitto con altrui danno, entrambe non richieste nell'ipotesi di cui all'art. 2621 c.c.