Cass. pen. n. 2787 del 16 marzo 1995

Testo massima n. 1


In materia di concussione, nel concetto di induzione previsto dalla norma rientra sia l'attività di persuasione che quella che comporti un inganno del soggetto passivo, l'inganno infatti non è necessario, ma non è neanche in contrasto con la natura e la struttura della concussione sempre che la induzione si sia essenzialmente svolta attraverso l'abuso della qualità o della pubblica funzione. (La Corte ha confermato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva ritenuto che avesse commesso concussione e non truffa aggravata il maresciallo della guardia di finanza che aveva falsamente prospettato ai responsabili di un'impresa la possibilità di una verifica fiscale da parte del suo ufficio a seguito di una inesistente richiesta proveniente da un'autorità straniera e si era fatto dare una somma di denaro asseritamente destinata a impedire che la verifica fosse avviata).

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